Nei procedimenti disciplinari innanzi ai consigli provinciali di disciplina il difensore dev’essere necessariamente un dipendente in servizio attivo
L’ufficio di difensore nei procedimenti disciplinari relativi ai dipendenti della Polizia di Stato non può essere svolto da personale in quiescenza, ancorché ancora membro del sindacato. Il principio è enunciato nella Sentenza n. 08246/2025 del 24 ottobre 2025 con cui il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha respinto il ricorso di un dipendente che aveva chiesto l’annullamento della sanzione disciplinare irrogatagli, eccependo la violazione del diritto alla difesa in relazione alla circostanza che il provvedimento sanzionatorio era stato irrogato all’esito di un procedimento nel corso del quale l’interessato non è stato sentito e non gli è stato consentito di essere rappresentato dal difensore prescelto, in quanto non più dipendente della Polizia di Stato, ancorché ancora membro del sindacato.
In primo grado il TAR aveva ritenuto, sul punto, pertinente il richiamo all’art. 20 del D.P.R. n. 737/81, il quale, prevedendo che l’incolpato possa farsi assistere da “un difensore appartenente all’Amministrazione”, implicitamente consentirebbe solo a coloro che sono ancora alle dipendenze di essa di poter fungere da difensore nel corso di un procedimento disciplinare; l’art. 83 della L. n. 121/81, che invece consente anche a coloro che non sono più dipendenti di partecipare, si riferirebbe solo all’attività sindacale. Il TAR, infine, aveva affermato la non obbligatorietà della presenza del difensore in tali procedimenti.
I Giudici del Consiglio di Stato, nel confermare la decisione di primo grado, hanno ritenuto infondata la censura ritenendo che, per i procedimenti disciplinari a carico del personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza che si debbano svolgere innanzi al consiglio centrale o provinciale di disciplina, l’art. 20, comma 2, del D.P .R. n. 737/1981 prevede che l’incolpato deve essere convocato innanzi a tale organo, che lo stesso deve essere avvisato del giorno e dell’ora fissata a tale scopo, e che in tale avviso deve essere anche avvertito della facoltà di “farsi assistere da un difensore appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza”.
L’indicata norma è stata sottoposta a vaglio di costituzionalità nella misura in cui consente al dipendente dell’amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all’amministrazione medesima, nonostante l’art. 24 della Costituzione estenda il diritto di difesa alla difesa tecnica, tipicamente garantita da un avvocato del libero Foro. Nel respingere la questione, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182/2008, ha rammentato che, sebbene i procedimenti amministrativi e disciplinari possano sfociare nella destituzione dal servizio, incidendo sulla sfera lavorativa, richiedendo per tale motivo il rispetto di garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti e per la partecipazione dell’interessato al procedimento, tali garanzie si limitano ad alcuni strumenti essenziali di difesa, quali la conoscenza degli atti del procedimento, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti: ciò in applicazione di principi desumibili dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con L. n. 848/1955, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000.
Nell’indicata sentenza la Consulta, dopo aver precisato che nel procedimento disciplinare relativo ai dipendenti delle forze armate “deve essere salvaguardata una possibilità di contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona […] quando possono derivare per essa sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro, che hanno rilievo costituzionale (sentenza n. 356 del 1995)”, ha ritenuto che in tali procedimenti il diritto di difesa non ha una applicazione piena, “Donde consegue che non possa considerarsi manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l’accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta (tutela dell’ordine pubblico), la sua scelta ai dipendenti della stessa amministrazione”. Pertanto, la mancata previsione, nella norma censurata, della possibilità di nominare quale difensore un avvocato, “anche se il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità prevederla seguendo un modello di più elevata garanzia (sentenza n. 356 del 1995)”, non viola né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all’inquisito di partecipare al procedimento e di difendere le proprie ragioni.
Alla luce di tale considerazione, Secondo il Consiglio di Stato, “non si comprende quale argomento logico potrebbe supportare l’affermazione secondo cui in tali procedimenti l’incolpato possa farsi assistere da un ex dipendente dell’Amministrazione: se, invero, non è consentito il ricorso alla difesa tecnica di un avvocato del libero foro, non si vede per quale ragione l’Amministrazione dovrebbe consentire a un soggetto che non è (più) alle dipendenze di essa, e che quindi non ha (più) nei confronti di essa dei doveri stringenti di lealtà e riservatezza, di intervenire in procedimenti che, per definizione, hanno ad oggetto comportamenti idonei a compromettere l’immagine dell’Amministrazione medesima e che debbono rimanere riservati a tutela di ambedue le parti. La circostanza che il legislatore consenta agli ex dipendenti dell’Amministrazione della Polizia di Stato di continuare a svolgere attività sindacale non intacca tale considerazione, posto che tale attività riguarda, in generale, le condizioni di lavoro dei lavoratori e non implica la conoscenza dei procedimenti disciplinari”.





