Nuove tutele per i genitori lavoratori.

139
Prot.: 3.1.8/176/VA/2025
Legge di Bilancio n.207 del 2024 articolo 1 comma 217- Nuove tutele per i genitori lavoratori.

 

All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001. n, 151. sono state apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione».

Pertanto per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitori ale. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.

 

L’indennità è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 22, comma 2. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. 6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Detto ciò, pur coniugando la tesi che i primi 45 giorni sarebbero retribuiti al 100 per cento, immaginiamo che i restanti 45 giorni, i 15 della precedente norma e i 30 della nuova normativa siano retribuiti all’80 percento in linea con una nostra interpretazione estensiva del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e con la circolare dell ’ ^.rumini strazi one del 23.9.2024. Inoltre, sottolineiamo che l’articolo 19 della pre-intesa contrattuale firmata il 19 dicembre 2024 e non ancora recepito con il l’apposito d.P.R. rafforzerebbe l’alternatività, a richiesta dell’interessato, tra il congedo straordinario previsto dall’articolo 15 d.P.R. 395/1995 e il congedo parentale previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 151/2001.

Pertanto, si chiede l’emissione della nuova circolare in linea con la normativa in questione.

 

2025_186_congedo parentale (2)

SIULP – Congedo parentale – Modifiche art. 34 Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 – Legge bilancio n. 207 del 2024 – Nuove tutele per i genitori lavoratori – Lavoratrici madri e

Advertisement