Nuovi congedi e permessi di lavoro retribuiti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

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La legge 18 luglio 2025, n. 106, entrata in vigore il 9 agosto 2025, prevede nuovi benefici in favore dei lavoratori pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

È anzitutto prevista (art. 1) la possibilità di chiedere e ottenere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, il dipendente ha unicamente diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di congedo non è retribuito e non è computato né nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

La certificazione delle malattie deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La legge 18 luglio 2025, n. 106, prevede, altresì (articolo 2), il diritto a fruire, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di permessi di lavoro retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche a favore di dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

La relativa prescrizione medica deve essere redatta dal medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Sono inoltre, previste, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e in aggiunta alle tutele contemplate dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, ulteriori dieci ore annue di permesso aggiuntive, con riconoscimento dell’indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Per le menzionate ore aggiuntive di permesso si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

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