Per la configurazione del reato di oltraggio è necessaria la presenza di “estranei”

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Per la Cassazione, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono contarsi coloro che assistano all’offesa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione, ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale non siano presenti per lo stesso motivo d’ufficio. Il principio di diritto è contenuto nella sentenza n. 18834/2023 della sesta sezione penale della Cassazione.

Per gli Ermellini il reato è, dunque, insussistente se il fatto avviene alla presenza di soli pubblici ufficiali poiché, “in tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai “civili”), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente” (cfr. tra le altre Cass. n. 6604/2022).

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