Con il decreto legislativo n. 105/2022 sono state introdotte delle novità che riguardano la richiesta di congedi e permessi per assistenza ai soggetti diversamente abili ricordando che le agevolazioni della legge 104 si articolano in:
- Tre giorni di permesso in un mese, che si possono utilizzare anche in modo frazionato;
- Due anni di congedo straordinario durante l’attività lavorativa: anche in questo caso si può richiedere in modalità frazionata;
- Congedo parentale per figli disabili prolungato per la durata massima di tre anni.
Le condizioni per richiedere i permessi variano a seconda se la richiesta sia effettuata per i genitori, i familiari o per gli stessi lavoratori con disabilità grave.
Prima del 13 agosto 2022, data in cui sono entrate in vigore le novità sui permessi, la legge 104 dava all’invalido con disabilità grave la possibilità di designare un unico referente, che era titolare di tutti i diritti spettanti a chi presta assistenza agli invalidi, dai permessi sul lavoro alla prestazione economica dell’accompagno. Nello specifico, i permessi retribuiti sul lavoro spettano al lavoratore disabile in situazione di gravità, ai genitori (anche adottivi ed affidatari) di figli disabili in situazione di gravità, al coniuge o convivente di fatto, parenti ed affini entro il terzo grado di un disabile in situazione di gravità.
Dal 13 Agosto 2022, con il decreto legislativo n. 105/2022 sono state introdotte delle novità che riguardano la richiesta di congedi e permessi.
L’articolo 3, comma 1, lettera b) punto 2 del Decreto legislativo numero 105 modifica la disciplina dei permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992 estendendo a più di un referente, la possibilità di ottenere i periodi di permesso retribuito per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Addentrandoci più nello specifico, l’articolo 42 del dlgs n. 151/2001 estende a più soggetti il diritto a richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi mensili e dei congedi straordinari, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Nel caso specifico del congedo straordinario gli interessati dovranno rilasciare un’autocertificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto (di cui all’articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.
L’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativamente al congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità, estende la fruizione di questo diritto anche al convivente di fatto e parte dell’unione civile della persona con disabilità. Inoltre, il termine minimo per l’inizio della fruizione del congedo si riduce da sessanta a trenta giorni dalla richiesta.
È oltremodo importante sottolineare che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Le nuove modifiche del decreto estendono il diritto ad usufruire dei congedi parentali fino ai 12 anni del figlio non disabile, mentre prima erano 6.
Con la nuova legge, quindi, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione e, inoltre i genitori possono fruire, alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi fino al 12° anno di età del figlio.
Sono 9 mesi totali di congedo parentale coperto dall’indennità INPS del 30% (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore). Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Nel caso vi sia un solo genitore, questi può fruire del congedo per un massimo di 11 mesi, con una indennità del 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. I periodi di congedo parentale sono calcolati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione dei compensi accessori relativi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
L’adesione a queste misure è possibile solamente per una prestazione effettiva di assistenza di un soggetto in favore della persona disabile per cui è riconosciuto il sostegno. Per questo motivo va ricordato che chi accede in modo improprio a questo tipo di agevolazione, può essere duramente sanzionato.