Polizia Ferroviaria – indennità vigilanza scalo, indennità Ordine Pubblico – Violazione per omessa cumulabilità.

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Riportiamo il testo della risposta del Direttore Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali alla nostra richiesta di intervento che trovate in allegato

In riferimento alla nota del 29 luglio scorso, che si unisce in copia per l’Ufficio che legge per conoscenza, si ritiene opportuno specificare quanto segue:

La Convenzione del 2012, ormai scaduta e sostituita da quella sottoscritta il 26 giugno u.s.prevedeva e prevede che la contabilizzazione delle indennità connesse ai servizi di vigilanza scalo scorta a bordo treno fosse effettuata mediante il sistema GASP (Gestione Amministrativa Servizi Polizia Ferroviaria), applicativo realizzato dal Gruppo FST che, tuttavia, presenta ancora oggi criticità del software che ne impediscono il pieno utilizzo. Al fine di agevolare i Compartimenti nella contabilizzazione di detti emolumenti è stato realizzato in house il software CoMeTa (Contabilità Mensile Trasmissione automatizzata) che consente di effettuare la contabilidellindennità prelevando i dati direttamente da PS Personale. I dati in tal modo estrapolati possonconfluire in GASP allorquando saranno completate, a cura del suddetto Gruppo, le necessarie integrazioni.

E’ evidente, pertanto, che il sistema GASP non può e non deve contabilizzare altro se non le indennità connesse ai servizi svolti dal personale della Specialità nell’interesse di FSI.

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Il problema, quindi, non è connesso a GASP bensì ai dati inseriti in PS Personale.

Nel premettere che sulla cumulabilità dell’indennità di vigilanza scalo e quella di Ordine Pubblico è stata inoltrata alle competenti articolazioni dipartimentali una specifica segnalazione da parte di altra O.S., e che la normativa di riferimento, citata anche da codesta Segreteria, probabilmente non contempla tale problematica poiché antecedente alla sottoscrizione delle Convenzioni susseguitesi con il Gruppo FSI (DPR 147/1990, DPR 164/2002), si evidenzia che lo scorso 31 luglio, avendo riscontrato che per mero disguido era stata inibita tale funzione in CoMeTa, la stessa è stata già ripristinata.

Per quel che concerne, infine, la preoccupazione connessa alla impossibilità di attivare la copertura assicurativa prevista in Convenzione laddove non fosse certificato un servizio di vigilanza scalo, si rileva che le attività richiamate nella nota che si riscontra, ancorché riferite a siti ferroviari, non  sono effettuate nell’interesse di Ferrovie bensì per esigenze di ordine pubblico per le quali il Questore emette specifica ordinanza.

Ciò nondimeno non può sottacersi la circostanza che nei confronti del personale della PoliziFerroviaria impiegato in attività di Ordine Pubblico possa essere attivata la copertura assicurativa prevista per eventuali infortuni occorsi in servizio.

 

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