Polizza RCA auto obbligatoria anche per i veicoli fermi in aree private

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In base alle nuove regole UE, entrate in vigore a dicembre, è scattato l’obbligo di assicurazione anche per auto, furgoni e moto fermi o utilizzati esclusivamente in zone private, il cui accesso è soggetto a restrizioni. Ciò sulla base del cosiddetto “rischio statico” che allarga il perimetro dei veicoli coinvolti dalla necessità di copertura assicurativa anche a quelli fermi in aree private.

L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica, perciò, ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che siano fermi o parcheggiati in aree private. La nuova disciplina fa riferimento a tutti i veicoli a motore con velocità massima superiore ai 25 km/h o con peso superiore a 25 kg e velocità massima di 14 km/h. Sono inclusi nell’obbligo anche eventuali rimorchi abbinati ai veicoli che rientrano tra quelli obbligati ad avere la copertura RC, anche quando non attaccati.

Fanno eccezione i mezzi non circolanti perché esportati, ritirati o demoliti oppure fermati, sequestrati o vietati dalle autorità, o ancora sprovvisti di parti essenziali per il funzionamento.

In questi casi, comunque, il proprietario è tenuto a comunicare la sospensione alla propria compagnia assicurativa e può prorogarla per più volte, non oltre dieci mesi nell’anno di validità della polizza.

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La sospensione può essere prorogata facendo domanda alla propria assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza.

Per coloro che non si adeguano alla nuova normativa si applicano le ordinarie regole del codice della strada.

Per chi detiene (anche in area privata) un mezzo privo di assicurazione, è prevista una sanzione da 866 euro (606,20 euro se si versano entro cinque giorni) oltre alla decurtazione di punti dalla patente, il sequestro del mezzo e il ritiro della carta di circolazione.

Qualora l’assicurazione auto fosse sospesa, inoltre, la sanzione è maggiorata del 50%.

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