Polo unico e disciplina visite fiscali INPS

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Con il messaggio n. 2109 del 3 giugno 2019, l’INPS ha reso noto che in data 25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato(Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

Riteniamo, pertanto necessario ribadire la disciplina prevista espressamente dall’Istituto per il caso in cui motivi di salute impediscano al dipendente privato o pubblico di essere presente al lavoro.

Il lavoratore assente per malattia deve essere reperibile per poter consentire la visita di controllo da parte del medico dell’INPS.

Compete al medico curante redigere il certificato di malattia e trasmetterlo all’INPS per via telematica, immediatamente o, in caso di visita domiciliare, entro il giorno successivo. Anche il medico libero professionista può rilasciare il certificato di malattia telematico, mediante le credenziali di accesso al servizio.

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Il medico, per legge, non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita ambulatoriale del paziente e in base della normativa l’assenza dal lavoro per malattia è riconosciuta soltanto dal giorno di rilascio del certificato.

In via eccezionale, l’INPS riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante e questa informazione è espressamente indicata nel certificato;
  • il giorno precedente alla data di redazione è un giorno feriale.

È necessario prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare sempre la correttezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità durante la malattia, includendo tutte le informazioni necessarie alla sua individuazione.

Se il dipendente ha la necessità di assentarsi dal domicilio comunicato nel certificato medico deve comunicarlo preventivamente al proprio datore di lavoro e all’INPS. Diversamente, qualora il medico dovesse bussare alla porta e non trovare il lavoratore, quest’ultimo perderebbe l’intero trattamento di malattia.

Il medico dell’Inps può passare a controllare il lavoratore in malattia (il cui medico ha inoltrato l’apposito certificato telematico all’istituto) 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi, nelle seguenti fasce orarie: 10.00 -12.00; 17.00-19.00. Tuttavia, sono previsti casi di esonero dalla reperibilità.

In particolare, se si è dipendente privato, il medico certificatore può segnalare l’agevolazione che esonera dalla reperibilità nei casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’INPS. È bene sapere che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.

Il lavoratore privato può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità solo per:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in altri orari;
  • provati gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

I casi di esonero nel caso di dipendente della pubblica amministrazione sono, invece, indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia provocato una menomazione unica o plurima, classificata nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Il medico dell’Inps deve recarsi presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, indicato nel certificato telematico inviato dal medico curante all’istituto. Tuttavia, il lavoratore può sempre comunicare un cambio di domicilio (ad esempio recandosi presso un’altra abitazione dove trascorrere la convalescenza).

Nel caso in cui l’indirizzo indicato nel certificato non risulti corretto, oppure se il dipendente deve cambiare domicilio durante il periodo di malattia, è indispensabile comunicare la variazione al datore di lavoro e all’Inps.

In particolare, i dipendenti pubblici devono contattare la propria amministrazione di riferimento.

In caso di ricoveri o accessi al Pronto Soccorso, occorre richiedere alla struttura ospedaliera la certificazione del periodo di degenza e l’eventuale prognosi successiva alle dimissioni.

Se l’ospedale non può rilasciare il certificato telematico e consegna un certificato cartaceo, si suggerisce di verificare che ci siano tutti i dati necessari: dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data prevista di fine malattia, tipo di certificato (inizio, continuazione o ricaduta), tipo di visita (ambulatoriale o domiciliare), residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia.

La trasmissione dell’eventuale certificato cartaceo di prognosi successiva alla degenza ospedaliera deve essere effettuata entro 2 giorni dal rilascio.

Qualora il lavoratore debba allontanarsi dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità per motivi giustificati, è tenuto a darne preventiva comunicazione sia al datore di lavoro che all’INPS.

L’obbligo di comunicazione preventiva può essere evitato solo in presenza di gravi e indifferibili ragioni che rendano impossibile l’avviso anticipato. In tali casi, il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’impossibilità di comunicare preventivamente l’assenza (Trib. Bari, sent. n. 4072/2019; Trib. Roma, sent. n. 873/2017).

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, preferibilmente – cioè – prima dell’assenza, utilizzando i canali previsti (Contact Center INPS, PEC, fax o lettera raccomandata).

Ad ogni modo, nei casi di assenza giustificata durante le fasce di reperibilità, è consigliabile che il lavoratore invii, comunque, una tempestiva comunicazione al datore di lavoro, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo in tal senso dal contratto collettivo, o dal regolamento aziendale; il datore di lavoro, a sua volta, tramite gli appositi servizi telematici, comunica l’assenza all’Inps.

I motivi di giustificazione per l’assenza accettabili sono, in generale, quelli dettati da forza maggiore, come ad esempio:

  • ricovero in ospedale;
  • precedenti visite di controllo sullo stesso periodo di malattia;
  • motivi familiari che richiedono la presenza del lavoratore in modo indifferibile e inderogabile;
  • concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, per i quali va dimostrata l’impossibilità di essere effettuate in orari diversi.

Dal canto suo, la giurisprudenza, in alcune pronunce, ha giudicato valide anche le seguenti motivazioni:

  • ritiro di referti di esami collegati alla malattia;
  • effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
  • necessità di recarsi in farmacia;
  • visita alla madre in ospedale con orari di visita coincidenti con le fasce di reperibilità;
  • visita per la verifica della guarigione presso l’ambulatorio del medico, con orario di visita coincidente con le fasce di reperibilità.

Va ricordato che la Cassazione ha, invece, giudicato ingiustificata l’assenza di un lavoratore che si era allontanato dalla propria abitazione per portare il figlio all’ospedale per controlli non urgenti.

La decisione contenuta nell’ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019 ribadisce, infatti, che il dipendente, il quale si allontana dalla propria casa durante le fasce orarie di reperibilità evita la multa, oltre che nei casi di forza maggiore, solo quando la sua presenza altrove risulti indifferibile. Nel caso specifico, invece, il lavoratore non aveva chiarito l’impossibilità, per altri familiari, di prendersi cura del minore e, in ogni caso, la situazione non gli impediva di comunicare tale assenza al proprio datore di lavoro.

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