Prevista la possibilità di rinnovo dei contratti a termine dei lavoratori impiegati negli Uffici Immigrazione

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Il Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato un provvedimento che in considerazione delle eccezionali esigenze derivanti dal contesto emergenziale, al fine di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica dei profughi provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, permette, anche per le esigenze delle Questure, la modifica, in deroga alle disposizioni normative vigenti, dei contratti di somministrazione lavoro di cui all’articolo 33 comma 1 della legge 21 marzo 2022 n. 21.

Si tratta di un provvedimento (ordinanza 883 del 31 marzo 2022) che permetterà al Ministero dell’Interno, di rinnovare i contratti a termine dei lavoratori impiegati negli Uffici Immigrazione delle Questure, per il riconoscimento della protezione Internazionale o nell’esame delle domande di regolarizzazione.

Ricordiamo che il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ha tra i suoi scopi quello di potenziare le capacità di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in corso, e a tal fine introduce forme di accoglienza diffusa alternative al Sistema di Accoglienza e Integrazione e ai Centri di Accoglienza Straordinaria, da realizzarsi con la collaborazione degli Enti Locali e del Terzo Settore.

La disposizione di riferimento è costituita dall’articolo 33 “Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione” che al comma 1 dispone:

“In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell’ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all’Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com – Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Si tratta di un importante risultato più volte rivendicato dalla nostra organizzazione, con lo scopo di attenuare il peso che l’emergenza umanitaria legata alle crisi internazionali produce sul territorio Nazionale ove operano attualmente 20 Commissione territoriali per il Riconoscimento della Protezione internazionale. La proroga dei contratti di somministrazione lavoro in argomento si appalesa indispensabile per garantire attualmente il funzionamento degli Uffici immigrazione delle Questure gravati dagli oneri relativi alla formalizzazione e istruzione delle domande di protezione internazionale.

Al riguardo, si riporta il testo della nota inviata  al Ministro dell’Interno

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