Procedimento disciplinare: la p.a., ex l.19/90, ha 270 gg. dalla data di conoscenza della sentenza penale irrevocabile di condanna per concludere il procedimento – Tar Lazio sent. nr. 10850 del 2.11.2007

265

Procedimento disciplinare: la p.a.,ex l.19/90, ha 270 gg. dalla data di conoscenza della sentenza penale irrevocabile di condanna per concludere il procedimento.

Così ha ribadito il TAR Lazio in occasione di un ricorso di un agente di polizia, il quale, dopo una condanna in sede penale, è stato destituito dal servizio, sul presupposto di comportamenti non corretti e grave pregiudizio per l’immagine e la credibilità dell’Amministrazione della Polizia di Stato.

Tar Lazio, sez. I ter, sent. nr. 10850 del 2.11.2007

 

advertise

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

– SEZ. 1^ TER –

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

sul ricorso n. 12382/97 proposto da …., rappresentato e difeso dall’Avv. ….. ed elettivamente domiciliato in Roma, Via …. n. ..;

CONTRO

– Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;

per la declaratoria di nullità/inesistenza o per l’annullamento del decreto in data 25.7.1997 n. 333-D/4038 del Capo della Polizia con il quale il ricorrente è stato destituito dal servizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta nella pubblica udienza del 12.7.2007 la relazione del dr. ….. e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Il ricorrente è agente della Polizia di Stato.

Con sentenza n. 337 del 18.11.1992 del Tribunale di …. il F. è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione e lire 8 milioni di multa, perché riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi nn. 22 – 46 e 48 del DPR n. 394/90 ed è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici in perpetuo.

A seguito di appello, la Corte di Appello di …., con sentenza n. 1132 del 16.11.1995, lo ha assolto dal reato di cui al capo 22 del DPR n. 394/90 e lo ha condannato alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 4; e di 6 milioni di multa e riduzione dell’interdizione dai pubblici uffici in temporanea.

Il sig…. … è rimasto sospeso dal servizio dal 5.11.1987 al 4.11.1992 (ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DPR n. 737 del 1981).

Con decreto in data 20.2.1997 il sig… è stato sospeso dalla qualifica dal 16 dicembre 1996 in applicazione dell’art. 98 del DPR 3/1957.

Con successivo decreto in data 28.5.1997 il medesimo è stato sospeso cautelarmene dal servizio per gravi motivi disciplinari a decorrere dal 31.5.1997 (ai sensi dell’art. 92 del DPR 3/1957).

In data 23.5.1997 il Consiglio provinciale di disciplina ha proposto la sua destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 737 del 1981.

Con decreto in data 25 luglio 1997 il sig…. è stato destituito dal servizio a decorrere dal 31 maggio 1997.

Il provvedimento è motivato sul presupposto di comportamenti non corretti e .

Con il presente ricorso l’interessato deduce i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione dell’art. 9, comma 2, della legge 19/1990; carenza di potere in concreto; 2) Violazione art. 111 del DPR 3/57. 3) Violazione art. 20 del DPR 737 del 1981; eccesso di potere per sviamento; 4) Violazione art. 20 del DPR 737 del 1981; eccesso di potere per insufficiente motivazione e ingiustizia manifesta.

In data 21.10.1997 si è costituita controparte che, il 6.11.1997, ha depositato documenti.

Con ord. n. 2786 del 1997 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione. In data 16.10.2006 e 7.2.2007 il ricorrente ha depositato documenti e memoria.

Con ord. istruttoria n. 3859 del 2007 la Sezione ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione con particolare riguardo alla data in cui ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna.

In data 25.5.2007 controparte ha ottemperato all’ordine istruttorio.

All’udienza del 12 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Il ricorso, relativo all’impugnazione di provvedimento di destituzione dal servizio, è infondato.

1). Con i primi motivi di ricorso il sig….. lamenta la violazione dei termini del procedimento disciplinare e sostiene che questo .

La censura non è condivisibile.

Occorre, in via preliminare, richiamare la normativa in materia e, in particolare, la legge 7 febbraio 1990, n. 19. L’articolo 9 prevede che e, per l’altro verso, che .

Si tratta di una norma speciale – che si sostituisce ad “ogni contraria disposizione di legge ” e si sovrappone al potere regolamentare delle singole amministrazioni e delle parti contrattuali (cfr., Consiglio Stato, sez. VI, 27 gennaio 1997, n. 116) – per i casi in cui il giudice penale abbia emesso una sentenza irrevocabile di condanna.

Sulla questione si è pronunciata di recente anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 25 gennaio 2000, n. 4.

In proposito, è stato affermato che : a) l’art. 9 ha previsto un termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, per i casi in cui il giudice penale abbia emesso una sentenza irrevocabile di condanna, ben potendo essere congruamente ridotti i termini previsti dalla disciplina ordinaria per il compimento degli adempimenti intermedi (art. 100 e ss. del D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3), fatta eccezione per quelli posti a garanzia del contraddittorio; b) il termine perentorio di novanta giorni comincia a decorrere dalla “scadenza virtuale” del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 9 per l’inizio del procedimento disciplinare e decorrente “dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna”. Quindi, l’Amministrazione dispone, in sostanza, di 270 giorni dalla data di conoscenza della sentenza penale irrevocabile di condanna per concludere il procedimento.

Tanto precisato, nel caso di specie, i predetti termini perentori sono stati rispettati.

In particolare, nell’ultima memoria di controparte è stato precisato che : a) il Reparto mobile di …, ufficio presso il quale all’epoca dei fatti prestava servizio il ricorrente, in data 4.12.1996 (cfr. timbro apposto) veniva in possesso della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Cassazione; b) in data 27.12.1996 il funzionario istruttore notificava la contestazione degli addebiti; c) in data 25.7.1997 veniva emesso il provvedimento di destituzione; d) in conclusione, i termini del procedimento disciplinare sono stati rispettati in quanto, nel caso di specie, la durata del procedimento è di 235 giorni e, in base alle norme, la P.A. dispone di 270 giorni dalla data di conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna per portare a termine il procedimento in questione. 2). Con ulteriori motivi l’interessato sostiene che .

La disposizione richiamata, che si riferisce agli , prevede espressamente che : .

Sul punto, si condivide quanto sostenuto in replica circa la natura solo ordinatoria dei termini in questione.

La giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto la natura ordinatoria dei termini previsti dagli art. 111 e seguenti del T.U. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), concernenti gli adempimenti interni degli uffici nell’ambito del procedimento disciplinare (cfr., Consiglio Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 198; Sez. VI, 28 maggio 1997, n. 793; Sez. V, 19 marzo 1996, n 280; Sez. VI, 14 dicembre 2005, n. 7105). 3-4). Infine, il sig…. – richiamando l’art. 20 del DPR n. 737 del 1981 – prospetta la violazione del . In particolare . In ultimo, la Commissione provinciale di disciplina, riunitasi in … il 23.5.97, avrebbe deliberato in assenza del sig… nonostante vari certificati medici da lui prodotti.

Anche questi vizi sono insussistenti.

L’art. 20 del DPR n. 737 del 1981 disciplina i e prevede, tra l’altro, che .

In punto di fatto, controparte puntualizza che: a) l’iter procedimentale, nel caso di specie, è stato particolarmente complesso in quanto il sig.. si trovava recluso nella Casa circondariale di C. e il procedimento disciplinare si è inizialmente tenuto a B. e poi il Consiglio provinciale di disciplina di B. è stato spostato presso la Questura di C. (ove il ricorrente era affidato in prova al servizio sociale); b) il dipendente ha avuto la possibilità di prendere visione e di estrarre copia degli atti subito dopo la contestazione degli addebiti; c) infine, quanto alla sua mancata partecipazione per motivi di salute alla riunione della Commissione provinciale di disciplina di B., riunitasi in C. il 23.5.1997 (proprio per la impossibilità del ricorrente, per motivi di salute, di affrontare viaggi in treno o nave), dalla certificazione medica in atti (Unità sanitaria locale n. 8 di C. in data 28.4 e 13.5.1997) non risulta che non fosse in grado di partecipare alla riunione.

In proposito, il Collegio rileva la totale infondatezza delle argomentazioni dell’attore e condivide le repliche di controparte supportate – in punto di fatto – da tutta la documentazione allegata al ricorso.

In conclusione, considerata la mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del soggetto che sostanzialmente sono alla base della destituzione e rilevato che l’apprezzamento di natura tecnico discrezionale da parte dell’Amministrazione nel caso in esame non appare censurabile, il ricorso è da respingere.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone giusti motivi

Advertisement