L’argomento è stato già trattato (vedi r. 17 del 28 aprile 2023) a proposito delle problematiche derivanti da un importo dell’assegno pensionistico erroneamente calcolato, da trattamenti previdenziali non riconosciuti, o da provvedimenti concernenti riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, autorizzazioni ai versamenti volontari, accrediti figurativi e recupero di indebiti.
Abbiamo precisato come in questi casi l’ordinamento giuridico riconosca anche forme di tutela di natura amministrativa (ricorso amministrativo) contro i provvedimenti dell’Istituto previdenziale, anche in regime internazionale. Detti rimedi sono esperibili anche in materia di Trattamenti di Fine Servizio (TFS), Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) e Assicurazione Sociale Vita.
Oggi ce ne occupiamo con particolare riferimento al regime procedimentale.
Con la Delibera del 18 gennaio 2023 è stata conferita operatività al nuovo Regolamento dell’Inps sui ricorsi amministrativi all’Istituto. Il regolamento sostituisce quello adottato dieci anni fa, con la Determinazione presidenziale n. 195 del 20.12.2013.
Si tratta di un riordino complessivo della materia alla luce delle novità sopravvenute nel tempo e dell’esigenza di disciplinare la nuova struttura dell’Istituto dopo la soppressione di Inpdap e Enpals. La sua funzione è quella di determinare una deflazione del contenzioso e favorire la definizione delle problematiche anche attraverso l’autotutela.
Il ricorso amministrativo va sempre ed esclusivamente presentato in via telematica, sul sito dell’Istituto, ai Comitati, nonché al Direttore regionale avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto, direttamente dall’interessato ovvero tramite patronati o altri intermediari abilitati.
Presupposto della presentazione del ricorso è l’esistenza di un “provvedimento” dell’Istituto di qualunque genere, che sia in qualche modo lesivo e per cui sussista un interesse sostanziale alla revisione.
Il termine di presentazione è quello di 90 giorni dalla notifica del provvedimento dell’Inps, oppure dal 121° giorno di silenzio, quando l’ente era chiamato a pronunciarsi espressamente su una determinata istanza.
Esistono tuttavia delle eccezioni enunciate dal Regolamento, quanto ai termini di ammissibilità dell’impugnazione, la più significativa delle quali concerne il rigetto delle domande di integrazione salariale ordinaria e nel settore agricolo (nonché, ma non solo, nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà), il cui termine è di 30 giorni a pena di inammissibilità.
Nel caso in cui manchi la sottoscrizione del soggetto legittimato, il ricorso sarà ritenuto comunque validamente prodotto, in quanto “l’utilizzo degli strumenti previsti per l’accesso ai servizi on-line dell’Istituto ne garantisce comunque la riferibilità al ricorrente”.
Allo stesso modo, il ricorso amministrativo, comunque presentato, anche in difetto di corretto indirizzo all’organismo competente viene ritenuto sempre ricevibile e procedibile, senza rilievi di incompetenza nel senso che qualsivoglia ufficio Inps sarà tenuto a trasmettere all’organismo effettivamente competente l’impugnativa presentata.
Il ricorso indirizzato ad un Comitato diverso da quello competente è da considerarsi validamente presentato, nella stessa data, al Comitato competente a decidere. In tale ipotesi, l’ufficio ricevente provvede a trasmettere tempestivamente il ricorso all’ufficio competente ai fini della decisione dello stesso da parte del Comitato competente.
Ogni successiva informazione sulle impugnazioni verrà effettuata in via telematica, forma in cui può essere sempre consultato lo stato della pratica.
L’elenco dei ricorsi pervenuti a ogni ufficio ricevente viene trasmesso al Comitato competente con cadenza mensile. Nel fare ciò, la sede territoriale dell’Inps, ovvero la Direzione centrale, nei casi di sua competenza, provvedono all’istruttoria del ricorso medesimo, per fare pervenire poi al Comitato il relativo il fascicolo elettronico composto dal ricorso medesimo (e dai documenti e atti eventualmente prodotti dal ricorrente), dalla relazione istruttoria, corredata dai documenti a supporto, e “dallo schema della proposta di deliberazione”.
Quantunque il Comitato competente “possa acquisire in ogni caso ulteriori elementi utili alla decisione”, è facile intuire che l’invio di uno schema di proposta di deliberazione -sostanzialmente una bozza di decisione- proveniente dalla medesima sede il cui provvedimento si impugna, rende poco pronosticabile che le ragioni promosse dagli interessati con i ricorsi possano venire valutate in modo sostanzialmente neutro, discostandosi da quanto proposto. La circostanza merita senz’altro qualche riflessione per il futuro.
Il comitato o la direzione competente chiamati a decidere l’impugnazione, lo devono fare espressamente entro i termini di legge, che anche il Regolamento riconferma essere di 90 giorni, che decorrono dalla presentazione della stessa impugnativa.
Il termine di novanta giorni per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione del ricorso attestata dal protocollo informatico. Il Comitato ha potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione.
Una volta spirati i 90 giorni, come noto, il ricorso si intende respinto per c.d. silenzio rigetto.
Ciò non toglie, come conferma il Regolamento, che permane all’Inps il potere di assumere la decisione anche in seguito. L’accoglimento anche “tardivo” delle ragioni del ricorrente, chiaramente, farà venire meno l’interesse a proseguire l’eventuale giudizio giurisdizionale intrapreso (ma salve le spese legali eventualmente dovute dall’Inps).
La decisione adottata dall’organismo competente viene trasmessa in via telematica alle sedi territoriali dell’Istituto che vi devono dare esecuzione, salva la possibilità, per le sedi territoriali di sospendere, per motivi di rilevata illegittimità, la deliberazione del Comitato.
Detta sospensione può essere adottata entro cinque giorni dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Direttore territoriale competente o suo delegato con provvedimento comunicato a chi ha proposto il ricorso. A questo punto si innesca una procedura di revisione che vede coinvolto, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto o il Comitato amministratore centrale, a cui viene presentata una proposta di nuova deliberazione che va accettata o meno entro 90 giorni. Trascorsi i quali senza responso, “la decisione diviene comunque esecutiva”.
L’avvio di un procedimento in autotutela non interrompe e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa. Dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase della sua procedimentalizzazione, l’Istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, procede in autotutela, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato.