Ricorso Risarcimento Danni per mancata attuazione previdenza complementare

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Sono state depositate le prime due sentenze – di uguale contenuto – con cui la Sezione Quarta del Tar Roma ha rigettato i nostri ricorsi, dichiarandoli inammissibili per carenza di legittimazione attiva, e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute Amministrazioni

Sarà necessario attendere il deposito di tutte e cinque le sentenze per avere un’idea precisa al riguardo, ma è ormai chiaro come il rigetto del ricorso comporti la necessità di aprire una riflessione sugli esiti di una iniziativa connessa a complesse ed importanti questioni di diritto.

Preoccupa soprattutto il fatto che anche altre sezioni dello stesso Tribunale abbiano rigettato analoghe domande condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese legali a favore delle amministrazioni intimate e con importi ragguardevoli.

Sulla scorta di queste considerazioni e con riferimento alla possibilità di ulteriori soccombenze per gli altri nostri ricorsi pendenti, con conseguente condanna a spese di lite o addirittura per “responsabilità aggravata”, riteniamo sarebbe prudente rinunciare a tutti i ricorsi da noi presentati con lo stesso oggetto e attualmente pendenti.

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Attualmente abbiamo nr. 8 ricorsi passati per la notifica, ma non ancora depositati e per i quali non essendo effettuati i depositi non occorre formalizzare alcuna rinuncia

Poi vi sono altri 8 ricorsi depositati presso la Sezione Prima – Quater del Tar Roma per i quali, invece, c’è la necessità di notificare e depositare un atto formale di rinuncia ex art. 84 c.p.a., considerato che l’Avvocatura dello Stato si è costituita depositando la relazione ministeriale.

La rinuncia potrebbe anche essere formalizzata in seguito, fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata per la discussione dei ricorsi, salvo che nel frattempo – nel caso in cui il presidente di sezione non dovesse fissare la data dell’udienza di discussione – si decidesse di non riassumere i ricorsi in esito alla intervenuta dichiarazione di perenzione ultra quinquennale degli stessi ex art. 82 c.p.a.
Il nostro orientamento è quello di rinunciare a un contenzioso che si prospetta destinato inevitabilmente alla soccombenza. Ciò soprattutto per evitare condanne alle spese a carico dei ricorrenti.

E’ appena il caso di ribadire che la nostra organizzazione, come già ampiamente chiarito, si è assunta la spesa del ricorso e non si potrà accollare l’onere di eventuali condanne alle spese di lite a favore delle Amministrazioni intimate.

Per tale ragione, i ricorrenti che volessero proseguire nel contenzioso che ci occupa sono invitati a prendere contatti con lo studio Mandolesi che provvederà di conseguenza.

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