In forza dell’art. 2, comma 1, R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti soggiacciono in ogni caso alla prescrizione quinquennale» (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 1998, n. 1496):
In particolare, il Consiglio di Stato, in caso di benefici economici riconosciuti da un D.P.R., ha fissato il termine prescrizionale dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, indipendentemente dalla adozione dei necessari atti successivi da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’iscritto.
Tanto premesso, e considerato che l’Istituto non può rinunciare ad eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto ad una prestazione a suo carico, si precisa, su conforme parere dell’Avvocatura interna, che nel caso in cui pervengano all’Inpdap progetti di riliquidazione (mod. PL/2) a seguito di disposizioni normative o contrattuali che modifichino lo stato giuridico o il trattamento economico dell’iscritto, il diritto alle prestazioni di fine servizio (Indennità di buonuscita) o a eventuali riliquidazioni o aggiornamenti nel tempo decade dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti che per i loro superstiti.
La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dell’interessato dal quale possa rilevarsi l’intenzione di avvalersi del diritto stesso, anche all’Amministrazione di appartenenza.