L’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro. E’ quanto prevede la legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022) a cui ha dato attuazione il decreto del 21 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022 con il quale si è provveduto alla “Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020”.
Si tratta di una piccola somma rispetto ai costi, economici e umani, che riguardano i processi penali. Ma si tratta di un traguardo storico poiché per la prima volta nel nostro Paese muta l’approccio dello Stato rispetto all’accusato, riconoscendo la pena del processo, e il fatto che un innocente non dovrebbe pagarla ingiustamente.
Viene applicato, anche nel caso dello Stato il principio per cui chi perde paga. I fondamenti giuridici della norma stanno nella Costituzione, in particolare l’articolo 2, secondo il quale lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente; l’articolo 24, che fornisce la definizione del diritto di difendersi in giudizio come un principio fondamentale; l’articolo 27, che collega la pena a un accertamento di colpevolezza, “il quale mostra i suoi limiti laddove l’imputato, pur scagionato con formula piena, si trovi di fatto sanzionato, perché costretto a pagare un’ingente somma pecuniaria che, per entità, di poco differirebbe da multe o ammende”; e il giusto processo dell’art. 111.
Il rimborso, secondo la legge n. 178/2020, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito. Dovrà essere giustificato da fattura del difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità.
Il rimborso non è riconosciuto nei casi di: assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati; estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
E’ il decreto del ministro della giustizia, di concerto con il Mef, a definire i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, attribuendo rilievo al numero dei gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio stesso.
Per far fronte all’erogazione dei rimborsi delle spese legali agli imputati assolti con formula piena, viene istituito un apposito fondo, con la dotazione di 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021.
Il decreto stabilisce nel dettaglio i requisiti da rispettare per accedere al rimborso delle spese legali, come presentare l’istanza di accesso al Fondo, quali sono i criteri di valutazione per accedere al Fondo con priorità, quali sono i controlli a cui vengono sottoposte le istanze e infine i tempi del mandato di pagamento, una volta che l’istanza è stata accolta.
I rimborsi si applicano alle sentenze divenute irrevocabili dal 1° gennaio 2021, per le quali, in deroga al termine di decorrenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data d’irrevocabilità della sentenza di assoluzione, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.