TAR Lecce accoglie 42 bis e condanna alle spese per soccombenza virtuale

1075

Ultimo aggiornamento 25/02/2022

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

per l’annullamento

del provvedimento di diniego prot. -OMISSIS-emesso dal Ministero dell’Interno —Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale pet le Risorse Umane — Servizio Sov.ti, Ass.ti ed Agenti Div. 2° Sezione Assegnazioni Temporanee, notificato in data 13.8.2021, con il quale è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea presentata dal deducente in data 6.5.2021, ai sensi dell’art.42 bis del D. Lgs. n. 151/2001, presso la Questura di OMISSIS.;
di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’istanza del 2.1.2022, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame è stato impugnato il provvedimento con cui la P.A. ha respinto l’istanza di assegnazione ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001, avanzata dal ricorrente al fine di essere trasferito temporaneamente dalla Questura di -OMISSIS-alla Questura di -OMISSIS-, per poter adempiere ai propri doveri di genitore nei confronti della figlia, di appena due anni di età.

La parte ha dedotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche, instando per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – del provvedimento di diniego, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando relazione difensiva con annessa documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare.

Con ordinanza n. 548 del 20.9.2021 è stata accolta l’istanza cautelare, ai fini del riesame della posizione del ricorrente.

In vista della trattazione del merito del ricorso, la difesa attorea ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per avere il Ministero dell’Interno soddisfatto, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emanato in esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, l’interesse dedotto dal ricorrente nel presente giudizio, assegnando quest’ultimo alla Questura di OMISSIS- per la durata di anni zre ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001; ha chiesto, altresì, la condanna di parte resistente alle spese di lite con distrazione a favore del procuratore costituito.
All’udienza pubblica del 2 febbraio 2022, la causa è stata riservata in decisione.

Il Collegio ritiene che, nella specie, sussistano i presupposti per procedere alla declaratoria di cui all’art. 34, comma 5, del c.p.a., in quanto la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta, così come rappresentato dalla difesa del Sig, OMISSIS- con la sopra citata istanza.

L’intervenuta temporanea assegnazione del ricorrente, da parte della Amministrazione intimata, alla sede agognata, pet cui vi è causa, comporta il venir meno della materia del contendere, posto che la pretesa azionata in giudizio è stata integralmente soddisfatta.

In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico del Ministero dell’Interno, previa parziale compensazione delle stesse, in ragione del contegno complessivamente tenuto dalla predetta Amministrazione, che, seppur tardivamente, ha soddisfatto la pretesa del ricorrente.

Ed invero, ove non fosse intervenuto lo spontaneo adempimento, il ricorso avrebbe meritato accoglimento, alla stregua delle argomentazioni già espresse dal Collegio in sede cautelare.
Conclusivamente, deve essere pronunciata sentenza ’dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Le spese del giudizio, previa parziale compensazione, sono liquidate in dispositivo e sono poste a carico del Ministero dell’Interno, che dovrà rifonderle al procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, sulla base del criterio della soccombenza virtuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale pet la Puglia — Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa parzialmente le spese di lite tra le parti in causa e, pet la parte non compensata, condanna l’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle stesse in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. Mariagrazia Rua, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori di legge e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati

 PDF Sentenza

Advertisement