Riposo compensativo per i Dirigenti della Polizia di Stato

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Si riporta il testo della nota della Segreteria Nazionale del 6 dicembre 2022 che sollecita la risposta del Dipartimento alla richiesta di chiarimenti inoltrata nel mese di febbraio 2019;

“Con la nota del 1° febbraio 2019, che per ogni buon fine si allega, erano stati chiesti chiarimenti su una serie di problematiche concernenti la disciplina della Dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato. Tra i vari temi che erano stati trattati era stata sollecitata una presa di posizione del Dipartimento della P.S. sull’applicabilità dell’istituto del riposo compensativo al personale dei ruoli dirigenziali.

Avevamo al riguardo rappresentato come tale possibilità dovesse essere riconosciuta in ragione del combinato disposto dell’art. 45, comma 30, del D. Lgs. 95/2017, a tenore del quale si prevedeva come, nella fase transitoria, valesse, tra l’altro, anche il disposto portato dall’art. 28, comma 6, del DPR 170/2007, frammento normativo in cui, per l’appunto, si stabilisce che “le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio”. Disposizione, quest’ultima, poi riconfermata nei successivi recepimenti degli accordi economici e normativi del Personale non dirigenziale della Polizia di Stato.

Ad oggi, perdurando l’incresciosa inerzia, ascrivibile all’insensibilità dei decisori politici che si sono succeduti dal varo del c.d. Riordino delle carriere del 2017, che non ha consentito di dare avvio alle procedure negoziali, sebbene in apparenza non occorressero particolari sforzi interpretativi, dopo quattro anni esatti non è ancora stato dato riscontro al quesito testé ricordato.

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Nel frattempo è sensibilmente aumentata la pressione di un sempre più crescente numero di appartenenti al ruolo dirigenziale che, nel manifestare il loro comprensibile disagio per gli altrettanto inqualificabili ritardi nella corresponsione delle ore di lavoro straordinario accumulato, ci hanno in più occasioni stimolato a rivendicare l’estensione della modalità di compensazione a cui è ammesso il restante personale. Opzione che, per quanto detto, sulla base della legislazione vigente pare non poter essere revocata in dubbio.

Riteniamo pertanto doveroso che codesto Organo di mediazione rimedi all’inaccettabile ritardo qui lamentato, attivando ogni istanza competente a manifestare l’orientamento che il Dipartimento della P.S. intende adottare in subiecta materia. Ne va, a questo punto, della credibilità dell’impianto delle relazioni sindacali”.

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