Con la circolare prot. N. 0034218 del 26 marzo 2026, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inviato istruzioni operative in ordine all’applicazione dell’art. 48-bis, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973 che innova la materia della riscossione coattiva dei crediti erariali sui trattamenti retributivi prevedendo un controllo, da parte delle pubbliche amministrazioni, sulle somme erogate a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché le attività da porre in essere nel caso di inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, nel caso di pagamenti eccedenti i 2.500 euro, le Amministrazioni dovranno verificare se il dipendente beneficiario dei richiamati trattamenti retributivi risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5000 euro.
La procedura di “verifica dell’inadempienza” si attiva esclusivamente al superamento congiunto di due soglie dimensionali:
- Soglia di Reddito: Emolumento netto mensile (stipendio o assegni equiparati) superiore a 2.500,00 euro. Il calcolo del netto va inteso al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali (IRPEF e addizionali).
- Soglia di Debito: Debiti iscritti a ruolo, definitivamente accertati e notificati dall’Agente della Riscossione, per un importo complessivo (comprensivo di sanzioni e interessi) superiore a 5.000,00 euro.
Nel caso l’Agente della riscossione rilevi la presenza di un debito superiore a € 5.000 in capo a un soggetto con una retribuzione netta superiore a € 2.500, restituirà una segnalazione all’Amministrazione-datore di lavoro, in qualità di terzo. A questa segnalazione farà seguito il pignoramento, notificato anche al dipendente interessato
Gli uffici competenti, acquisito l’atto di pignoramento notificato e comunicato inviteranno il dipendente interessato a procedere al pagamento direttamente al concessionario.
In mancanza di tale pagamento diretto e fatte le opportune verifiche circa il perdurare dell’inadempienza, sarà effettuata la trattenuta nei limiti previsti dalla legge sulla prima mensilità utile ai fini del versamento della somma all’Agente della Riscossione, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, del D.P.R. 602/1973.



