In materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto la domanda amministrativa all’Inps è sempre condizione di ammissibilità della domanda giudiziale proposta dinnanzi al giudice del lavoro in ordine a tali prestazioni, di talché, in mancanza, l’improponibilità della domanda giudiziale è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
I benefici contributivi da amianto sono delle maggiorazioni contributive che incidono sulla prestazione pensionistica, con la rivalutazione della posizione contributiva in base a un coefficiente dato dalla legge, utili sia ad anticipare la data di pensionamento, sia a rivalutare la pensione. Se ne distinguono diverse fattispecie, disciplinate dall’articolo 13 della legge 257 del 1992.
Ebbene, secondo i giudici di legittimità (Corte di cassazione, sez. lav., ordinanza 26 novembre 2020, n. 27088 ), l’Inps è l’unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva (legge n. 533 del 1973, articolo 7), sicché ai fini della rivalutazione contributiva non è dirimente che il lavoratore abbia svolto la domanda amministrativa all’Inail relativamente alle erogazioni indennitarie per l’infortunio o la malattia professionale, ma occorre istare le relative prestazioni a Inps.
Non può sostenersi, infatti, come tentano i ricorrenti, che l’unica domanda da prendere in considerazione sia quella all’Inail e ciò «attesa la diversa funzione delle due domande, delle quali quella all’Inps è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale mentre quella rivolta all’Inail mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto».
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza favorevole di primo grado, aveva dichiarato improponibile la domanda proposta da un lavoratore esposto a lungo ad amianto e vittima di malattia professionale, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8.
E della stessa idea si mostrano i giudici di Cassazione (ordinanza n. 27088 del 26 novembre 2020), i quali confermano che la domanda di rivalutazione contributiva all’Inps è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, poiché – argomentano – il legislatore ha disposto che il privato non possa affermare la titolarità di un diritto «prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva» in cui la domanda amministrativa in questione «segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale». – (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – ordinanza n. 27088 del 26 novembre 2020).