Riportiamo il testo della nota nr. 555/RS/01/67/4922 del 19 aprile, dell’Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nostra lettera del 13 marzo 2019 che trovate integralmente pubblicata sul settimanale Flash 11 2019 del 16 marzo.
Si fa riferimento alla nota n. 8.1.2/SF/222/2019 del 13 marzo scorso, indirizzata al Signor Capo della Polizia, con la quale codesta O.S. ha segnalato una doglianza relativa agli assistenti capo vincitori del concorso interno straordinario per 3.286 posti per vice sovrintendenti della Polizia di Stato, avviati alla frequenza del 27° corso di formazione, che non è stato possibile destinare, con la nuova qualifica, alla sede di servizio d’origine, ovverosia ad un qualsiasi ufficio avente sede nella medesima circoscrizione provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 13-quinquies del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno l o agosto 2002, n. 199, inserito dal decreto del Ministro dell’interno 3 dicembre 2013, n.l44, al quale fanno esplicito riferimento le lettere a) e b) dell’art. 2 del d.lgs. 95/2017 (c.d. riordino).
Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha ribadito che, pur rilevandosi che la complessa disciplina specificamente prevista per il citato concorso non garantisce il mantenimento della sede di servizio a tutte le categorie di vincitori, l’individuazione delle sedi di destinazione, da parte dell’Amministrazione, al termine di procedure quali quelle in parola, è sempre orientata a ridurre quanto più possibile i casi di assegnazione di vincitori a sedi diverse da quella d’origine.
Nessun dubbio sussiste, infatti, sull’esigenza e sulla volontà dell’Amministrazione di limitare al massimo sia il disagio che altrimenti colpirebbe tali dipendenti, una volta vincitori, sia, ancor prima, la difficoltà, per essi, di scegliere tra partecipare al concorso, così da raggiungere la meritata valorizzazione professionale, e permanere nella sede di servizio. Sede che costituisce anche, quasi sempre, il luogo in cui si concentrano i maggiori interessi, affetti ed impegni, innanzitutto familiari.
Con riferimento al caso in esame, la cennata Direzione Centrale ha dato assicurazione che l’Amministrazione opererà, nel minor tempo possibile ed attraverso gli strumenti a sua disposizione, in modo da conseguire l’obiettivo, che rivendica anche come proprio, di procurare il rientro dei vincitori nella rispettiva sede d’origine.
E’ stato, infine, riferito che tale esito risulterà analogo a quello già raggiunto per i complessivi 6.854 frequentatori del precedente 26° Corso. Infatti, gli appena 185 neo-vice sovrintendenti assegnati in province diverse (pari a circa il 2,7% del totale) hanno potuto, per la maggior parte, fare rientro già in occasione del primo e del secondo avvicendamento utile (maggio 2017 e gennaio 2018), mentre i restanti, pressoché in toto, potranno farlo in occasione degli avvicendamenti calendarizzati per il corrente mese di aprile.