Secondo mese di congedo parentale facoltativo retribuito all’80%

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La Manovra 2024 ha modificato ulteriormente la disciplina del congedo parentale introducendo la previsione di una seconda mensilità di congedo retribuito all’80% nel 2024 e al 60% dal 2025 in poi.

Praticamente, all’interno delle mensilità totali di congedo parentale spettanti, che restano invariate, nel 2024 ce ne saranno due pagate all’80% e dal 2025 una pagata all’80% e una seconda al 60%. Tutte le altre mensilità continuano a prevedere l’indennità al 30%.

La norma (comma 179 della legge 213/2023) prevede che la maggiorazione dell’indennità si applichi con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.

Con la circolare 57/2024, l’INPS ha chiarito che sono esclusi dal beneficio tutti i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

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Per quelli che invece non ne hanno ancora fruito, spiega l’Istituto di previdenza, il termine definisce il momento a partire dal quale c’è il diritto all’ulteriore maggiorazione del congedo parentale nel 2024 nel caso in cui i figli siano nati negli anni precedenti.

Il genitore deve interamente aver terminato la maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2023, anche per un solo giorno. Si tratta di una condizione che esclude i lavoratori neogenitori nel 2023, che hanno utilizzato per intero la maternità (o la paternità) obbligatoria nel 2023. Di contro, ai dipendenti diventati genitori nel 2024 la maggiorazione spetta anche se assunti nel corso dell’anno senza prima aver utilizzato il congedo obbligatorio.

Prendendo ad esempio una madre che ha partorito nel 2023 e ha terminato la maternità obbligatoria a novembre 2023, in base all’interpretazione normativa dell’INPS questa lavoratrice non ha diritto all’ulteriore mensilità di congedo all’80%.

Se invece il figlio è nato nel 2024, allora ha diritto all’elevazione per un ulteriore mese dell’indennità di congedo all’80% per il 2024 (al 60% a partire dal 1° gennaio 2025) «a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione».

L’INPS fa due esempi per confrontare situazioni ed effetti:

  • Figlio nato il 16 gennaio 2024, con padre libero professionista e madre disoccupata al momento del parto, quindi senza poter fruire dell’astensione obbligatoria. Se successivamente viene assunta come dipendente e chiede due mesi di congedo parentale, le due mensilità saranno maggiorate, retribuite rispettivamente all’80 e al 60% e se l’assunzione avviene nel 2025 il fatto che i due genitori non abbiamo fruito in precedenza del congedo obbligatorio è irrilevante perché il figlio è nato del 2024.
  • Figlio nato il 20 dicembre 2023 con padre libero professionista e madre parasubordinata che termina la maternità obbligatoria il 20 marzo 2024. Come nel caso precedente, se inizia un rapporto di lavoro dipendente e fruisce di due mesi di congedo parentale avrà diritto a una sola mensilità di congedo parentale retribuita all’80%, perché, nel suo caso si applica la normativa vigente per i nati del 2023 (prevista dalla Manovra dell’anno precedente). Questa stessa lavoratrice non potrà utilizzare la seconda mensilità maggiorata perché, spiega l’INPS, «il minore è nato prima del 1° gennaio 2024 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31 dicembre 2023, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione separata».
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