Seguito – Chiarimenti in materia di congedo straordinario per gravi motivi

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Ultimo aggiornamento 13/03/2023

Seguito circolare n. 333-ORD/5248 del 23 dicembre 2022 recante “Chiarimenti in materia di congedo straordinario per gravi motivi: commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario”.

Con la presente si fa seguito, per ulteriori profili, alla circolare n. 333-ORD/5248 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “chiarimenti in materia di congedo straordinario per gravi motivi: commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario”, la quale, nel fornire indicazioni di ordine meramente procedurale, ha chiarito che l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha reso “desueta la prassi procedurale della previa richiesta del congedo ordinario e della successiva eventuale conversione in congedo straordinario”. Pertanto, il dipendente che “intenda ricorrere all’istituto del congedo straordinario per gravi motivi è tenuto a preavvisare l’Ufficio di appartenenza, presentando apposita istanza di concessione diretta dell’istituto in esame, adeguatamente motivata e corredata della dovuta documentazione, ovvero contenente riserva di presentare idonea documentazione al massimo al rientro in servizio”.

Con tale circolare, si è inteso, quindi, superare la prassi procedurale che prevedeva — ex post — la conversione del congedo ordinario, preordinatamente richiesto per attendere ai “gravi motivi” legittimanti il congedo straordinario.

Orbene, nel ribadire quanto riportato nella circolare in esame, in considerazione degli ulteriori quesiti e delle richieste di chiarimenti pervenuti a questa Direzione centrale, si precisa che, qualora in costanza di fruizione del congedo ordinario, dovessero, medio tempore, sopravvenire motivi di assenza dal servizio riconducibili alla fruizione dell’istituto del congedo straordinario, il dipendente, fermi restando i doveri di tempestiva comunicazione all’Ufficio di appartenenza, potrà chiedere l’interruzione del congedo ordinario nei casi sottoindicati:

  • nelle ipotesi in cui sopraggiungano motivi legittimanti il congedo straordinario c.d. di “diritto”, così come tassativamente indicati nella circolare n.333A/9817.b(4) del 15 aprile 1986;
  • nei casi di congedo straordinario per gravi motivi c.d. “discrezionale”, con riferimento ai quali sempre la suddetta circolare dell’aprile del 1986, “allo scopo di evitare sperequazioni”, e dunque ai fini di un’omogenea applicazione su tutto il territorio, stabilisce un numero massimo di giorni concedibili all’istante in ragione degli specifici motivi sopravvenuti, rammentandosi che, in tali casi, resta, comunque, ferma la valutazione discrezionale dell’ Amministrazione;
  • nei casi in cui, ai sensi dell’art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sopravvenga un ricovero ospedaliero, un infortunio o una malattia del dipendente con prognosi, debitamente documentata, superiore a tre giorni, nonché, ai sensi dell’art. 47, comma 4, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nei casi di malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di applicare le indicazioni rese e di darne la massima diffusione tra il Personale dipendente,

Circolare e NOTE

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