Sicurezza, Calcio: Romano (SIULP) e Tiani (SIAP) forte preoccupazione per decisione cautelare TAR Campania che mina autonomia e prerogative esclusive e proprie dell’Autorità di P.S.
Non può che destare preoccupazione e perplessità la decisione con cui il TAR Campania
ha sospeso il provvedimento del Prefetto di Napoli di inibizione della vendita dei biglietti relativi alla partita di calcio di Champion league Napoli – Eintrach, in programma mercoledì 15 corrente, ai residenti in Germania. Così in una nota I Segretari Generali Nazionali del Siulp, Felice Romano, e del Siap, Giuseppe Tiani, commentano la sentenza de TAR Campania. Non entriamo nel merito dei tecnicismi e delle valutazioni di legittimità che competono al giudice amministrativo, le cui prerogative rispettiamo in quanto espressione del principio costituzionale della separazione dei poteri.
Tuttavia, non possiamo non considerare il fatto che il anche il provvedimento del Prefetto di Napoli, che non sembra affatto mettere in discussione la libertà di movimento e di circolazione delle persone nel territorio dell’unione, visto che il suo dispositivo non vieta ai tedeschi di andare a Napoli, ma solo di entrare nello stadio e assistere alla partita, ma di contro merita altrettanto rispetto per l’esclusiva potestà che gli attribuisce la legge nell’esercizio della sua funzione di Autorità provinciale di P.S.. In tal senso più che una compressione eccessiva e spropositata alla libertà di movimento contiene una precisa e motivata inibizione preventiva, come la legge gli impone a fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, riferita a un ben definito ambito spaziale, che rispetto al territorio italiano, e napoletano, è cosa veramente assai poco rilevante.
Appare, invero, evidente, continuano i leaders sindacali, che il provvedimento del Prefetto di Napoli, che nell’esercizio delle sue attribuzioni, poteri e funzioni ha valutato tutte le circostanze dirette e indirette che possono creare pregiudizio alla sicurezza e all’ordine pubblico nella città partenopea in concomitanza con il citato incontro di calcio – anche alla luce di altri episodi verificatesi sul nostro territorio nazionale e per ultimo a Roma dove abbiamo assistito ad un vero e proprio blitz di tipo militare durante l’aggressione a tifosi romanisti da parte di tifosi di un club straniero – ha la sostanziale funzione di vietare l’entrata non nel territorio Italiano ma in un luogo ben preciso e circostanziato, segnatamente nello stadio Maradona di Napoli, che per sua stessa natura essendo un luogo aperto al pubblico soggiace a limitazioni per consentirne la fruizione, allo scopo di scongiurare potenziali pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione dei precedenti appena citati e del fatto che, a Francoforte, in occasione della partita di andata, si sono verificati incidenti, turbative e fatti dai quali appare logico desumere la possibilità che gli stessi possano ripetersi in modo ancor più eclatante in occasione della partita di ritorno.
Nessuno nega la legittimità delle valutazioni del giudice amministrativo, continuano Romano e Tiani, ma è altrettanto innegabile che l’ordinanza del TAR, pur circoscritta al sindacato di legittimità del provvedimento Prefettizio, nel sospenderne l’efficacia per difetto di motivazione, finisce, di fatto, per incidere direttamente su una valutazione di merito legata in via esclusiva alle prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza sulla quale grava, anche qui, in via esclusiva l’onerosa responsabilità del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni in genere e di quelle sportive, in presenza di particolari profili di rischio.
Secondo il TAR il provvedimento Prefettizio sposa l’opzione zero “senza considerare la possibilità di contenere il paventato rischio con misure alternative e meno invasive, che costituiscono il proprium delle attività di prevenzione”. Ma con questa osservazione il Tribunale sembra sovrapporre una propria valutazione in una materia che esula dalle proprie prerogative non potendo, lo stesso, esplicitare su quali più immediate e identificate fonti di pericolo avrebbe dovuto concentrarsi l’inibitoria, nell’ottica propria delle manifestazioni sportive internazionali e del libero accesso alla fruizione di tali eventi.
Ecco perché oggi, a 4 giorni di distanza dall’evento, non essendoci i tempi per sperare in una reversibilità della decisione cautelare del TAR Campania, e auspicando in un nuovo intervento dell’Autorita’ di PS provinciale di Napoli che chieda allo stesso TAR la revoca o la modifica dell’ordinanza cautelare emessa ovvero in un suo nuovo provvedimento che circoscriva ai soli residenti della regione di Francoforte l’inibitoria di accesso allo stadio Maradona di Napoli, dobbiamo, come al solito, solo sperare che mercoledì si possa assistere a un evento sportivo, senza eccessivi fenomeni di violenza a cose e persone, confidando anche questa volta solo nell’equilibrio e nella professionalità degli operatori di polizia e dei cittadini partenopei, nella consapevolezza che alla fine la responsabilità di garantire le condizioni di pace sociale, prevenendo i fattori che potenzialmente la minacciano, eliminando gli stati di turbativa in atto, graverà solo ed esclusivamente sulle Autorità di Pubblica Sicurezza e sulla pelle dei poliziotti che, sono gli unici, che poi dovranno fronteggiare la folle violenza dei tanti delinquenti che per sfogare le loro frustrazioni vestono i panni dei tifosi.
Roma 11 marzo 2023