Sinistro causato dall’aquaplaning e responsabilità per i danni conseguenti

0

Come già chiarito in altre occasioni, la responsabilità dei sinistri stradali è imputabile al gestore/proprietario della strada solamente se la causa diretta dell’incidente è riconducibile allo stato del manto stradale. In ogni altra circostanza, è il conducente negligente o imprudente a dover pagare i danni. Ciò premesso, nel caso di sinistro causato dall’aquaplaning si tratta di comprendere chi è responsabile nell’ipotesi in cui un conducente perda il controllo della sua auto a causa dell’acqua abbondante presente sulla sede stradale.

L’aquaplaning è un fenomeno che si verifica quando un veicolo perde aderenza con il manto stradale a causa di uno strato d’acqua che si interpone tra lo pneumatico e l’asfalto.

Ciò si verifica a causa del ristagno dell’acqua sulla carreggiata dovuto alle eccessive piogge e/o all’incapacità di assorbimento del manto stradale.

Il proprietario/gestore della strada potrebbe essere ritenuto responsabile del sinistro derivante dall’aquaplaning, qualora l’allagamento della carreggiata è dipeso da una scarsa manutenzione della stessa.

In buona sostanza, se l’eccessiva presenza di acqua sulla carreggiata è imputabile al soggetto che avrebbe dovuto adoperarsi per evitare tale condizione, il sinistro è imputabile a costui, il quale dovrà quindi risarcire i danni.

Il proprietario/gestore della strada non deve infatti limitarsi a curare lo stato dell’asfalto oppure a rimuovere ostacoli presenti sulla carreggiata ma deve anche occuparsi del sistema di drenaggio che consente di assorbire l’acqua nell’ipotesi di violenti temporali.

Il proprietario/gestore non è invece responsabile se l’aquaplaning – e il conseguente sinistro – si è verificato in maniera del tutto inaspettata, come nell’ipotesi di violenta e improvvisa “bomba d’acqua” non preannunciata dalle stazioni meteorologiche, oppure quando la “sbandata” è dipesa dalla velocità eccessiva a cui procedeva il conducente imprudente.

Secondo la giurisprudenza (Cass., n. 21321/2025), è responsabile l’ente gestore/proprietario della strada per il danno subito dall’automobilista a causa del ristagno d’acqua sulla carreggiata che ha generato un fenomeno di aquaplaning e ha determinato lo sbandamento del veicolo contro il guardrail.

Se il sinistro si è verificato a causa dell’aquaplaning derivante dalla scarsa manutenzione della strada, il risarcimento deve essere pagato dal proprietario/gestore del tratto ove è avvenuto l’incidente, il quale può discolparsi solamente provando il caso fortuito (art. 2051 cod. civ.), cioè un fatto eccezionale e imprevedibile a cui non si poteva porre rimedio, come nell’ipotesi di temporale talmente violento da rendere vano ogni sistema di drenaggio esistente, per quanto efficiente.

Il caso fortuito è rappresentato anche dal fatto del conducente il quale, se fosse stato accorto, avrebbe evitato di perdere il controllo dell’auto, come accade nell’ipotesi di velocità eccessiva o di pneumatici particolarmente usurati.

È appena il caso di precisare, peraltro, che la responsabilità del conducente non è esclusa nell’ipotesi in cui, pur rispettando formalmente i limiti, la velocità risulti eccessiva rispetto alle condizioni concrete della strada, resa particolarmente insidiosa a causa del maltempo in atto.

 

Advertisement