Smart working Covid anche se il figlio non è convivente

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Ultimo aggiornamento 28/05/2021

Lo smart working può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori se il figlio, indipendentemente dall’età, ha una disabilità grave o disturbi specifici dell’apprendimento o bisogni educativi speciali per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o al periodo di contagio da Covid del figlio stesso o se viene posto in quarantena per contatto diretto con un positivo, o anche per il tempo di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato da ragazzo.

Questa è una delle novità apportate al decreto 30/2021 che è stato convertito in legge e che contiene disposizioni su lavoro agile e congedi valide fino al prossimo 30 giugno. Sempre per quanto riguarda lo smart working da parte di genitori di under 16 senza disabilità o problemi di apprendimento, ma affetto da Covid, in quarantena o con lezioni a distanza, viene meno il requisito della convivenza con il figlio interessato per potere lavorare fuori dall’ufficio. Il vincolo della convivenza rimane, invece, se, non potendo ricorrere allo smart working, il genitore di un under 14 vuole fruire di un congedo “Covid” in alternativa all’altro genitore per sospensione dell’attività scolastica in presenza, durante la quarantena o il contagio da Covid del figlio stesso, beneficiando di una indennità pari al 50% della retribuzione. In fase di conversione del decreto, però, è stato precisato che il congedo può essere fruito sia a giorni che a ore.

Per i genitori di figli disabili di qualunque età (è stato corretto il riferimento all’articolo specifico della legge 104/1992), viene precisato che il diritto al congedo scatta nelle tre ipotesi precedenti e in caso di chiusura del centro diurno frequentato dai ragazzi. Inps ha già fornito le istruzioni per il congedo nella versione originaria del decreto con la circolare 63/2021. Nulla cambia, invece, per l’astensione dal lavoro, senza retribuzione, dei genitori di figli normodotati di età compresa tra 14 e 16 anni, età per cui non è previsto il congedo indennizzato. In questo caso il limite è 16 anni, anche compiuti, e quindi differente da quello che dà diritto a lavorare in modalità agile.

È stata ampliata la platea dei genitori-lavoratori che possono utilizzare il bonus per pagare una baby sitter di importo fino a 100 euro settimanali se il figlio under 14 convivente è affetto da Covid, in quarantena o se le lezioni vengono svolte a distanza.

In base al decreto legge, beneficiari sono i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi (anche quelli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza Covid, per i dipendenti del settore sanitario pubblico o privato accreditato. In fase di conversione è stato precisato che tra quest’ultimi rientrano gli esercenti le professioni sanitarie e quella di assistente sociale oltre agli operatori sociosanitari. Nella prima versione del Dl, infatti, non tutte le professioni erano incluse. Inoltre sono stati aggiunti gli addetti della polizia locale.

Il bonus nella prima versione è già fruibile secondo le istruzioni contenute nella circolare Inps 58/2021.
Con una modifica al decreto legge 104/2020 (decreto agosto), viene estesa ai dipendenti pubblici la possibilità già in vigore per quelli del privato, di ricorrere al lavoro agile senza accordo individuale con il datore di lavoro se in famiglia c’è almeno un figlio con una disabilità grave, se la mansione può essere svolta a distanza, e se l’altro genitore lavora. Sia per il comparto pubblico che per quello privato questa possibilità diventa ora fruibile anche se il figlio ha bisogni educativi speciali. Sempre fino al 30 giugno.
È stata ampliata la platea dei genitori-lavoratori che possono utilizzare il bonus per pagare una baby sitter di importo fino a 100 euro settimanali se il figlio under 14 convivente è affetto da Covid, in quarantena o se le lezioni vengono svolte a distanza. In base al decreto legge, beneficiari sono i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi (anche quelli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza Covid, per i dipendenti del settore sanitario pubblico o privato accreditato. In fase di conversione è stato precisato che tra quest’ultimi rientrano gli esercenti le professioni sanitarie e quella di assistente sociale oltre agli operatori sociosanitari.

Nella prima versione del Dl, infatti, non tutte le professioni erano incluse. Inoltre sono stati aggiunti gli addetti della polizia locale. Il bonus nella prima versione è già fruibile secondo le istruzioni contenute nella circolare Inps 58/2021.

Con una modifica al decreto legge 104/2020 (decreto agosto), viene estesa ai dipendenti pubblici la possibilità già in vigore per quelli del privato, di ricorrere al lavoro agile senza accordo individuale con il datore di lavoro se in famiglia c’è almeno un figlio con una disabilità grave, se la mansione può essere svolta a distanza, e se l’altro genitore lavora. Sia per il comparto pubblico che per quello privato questa possibilità diventa ora fruibile anche se il figlio ha bisogni educativi speciali. Sempre fino al 30 giugno.

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