Svolgimento di attività sportiva in presenza di esonero da alcune mansioni per inidoneità fisica
Segnaliamo, in tema, una nuova pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza – sez. lavoro – n. 28367 del 27 ottobre 2025, ha confermato il licenziamento disciplinare, per violazione dei doveri di fedeltà e correttezza, di un lavoratore che, nonostante fosse stato esonerato dallo svolgimento di alcune mansioni per ragioni fisiche, aveva praticato attività sportiva di sollevamento pesi.
Il lavoratore era stato dichiarato non idoneo alla mansione a causa di prescrizione medica che vietava la movimentazione di carichi superiori ai 18 kg e di oggetti al di sopra dell’altezza della spalla. Ciononostante, aveva svolto attività di personal trainer e atleta di sollevamento pesi, documentando le proprie prestazioni anche sui social network.
La corte di legittimità, nel confermare integralmente la decisione dei giudici di merito, ha chiarito che la prova dei comportamenti contestati non derivava da dati raccolti in violazione della normativa sulla privacy, ma dal principio di non contestazione previsto dall’art. 115 del c.p.c., poiché il lavoratore non aveva mai negato di aver svolto le attività sportive incriminate.
Le immagini e i video pubblicati volontariamente su Instagram dal dipendente non rientravano, infatti, in un ambito di vita privata tutelato, trattandosi di contenuti resi accessibili a un numero indeterminato di persone.
La Corte ha ribadito, inoltre, che l’attività extralavorativa può costituire violazione dei doveri di fedeltà e correttezza anche se non svolta durante la malattia, qualora risulti incompatibile con le condizioni fisiche del lavoratore o potenzialmente idonea a pregiudicare la sua capacità di rendere la prestazione lavorativa.
Richiamando precedenti consolidati (tra cui Cass. n. 155/2015, n. 1374/2018 e n. 26181/2024), la sentenza sottolinea che l’obbligo di fedeltà non si esaurisce nel divieto di concorrenza, ma si estende a ogni comportamento che possa compromettere l’affidamento del datore di lavoro sulla correttezza e sulla diligenza del dipendente.
Nel caso di specie, l’attività sportiva era in aperto contrasto con le prescrizioni mediche e idonea, anche solo potenzialmente, ad aggravare le patologie dichiarate. Tale condotta, secondo la Cassazione, compromette il vincolo fiduciario e giustifica il licenziamento.






