Per riscontrare alcune richieste di chiarimento pervenute a proposito della cosiddetta riduzione del cuneo fiscale, precisiamo che sulla base di quanto risulta da alcune faq relative all’argomento, il taglio del cuneo fiscale non spetta durante il congedo straordinario per assistenza disabili.
Le norme che lo introducono (la Manovra 2023 e il Decreto Lavoro 48/2023) prevedono esplicitamente che l’esonero parziale della ritenuta INPS sia applichi alla quota di contributi a carico del lavoratore.
Significa che sono automaticamente esclusi i contributi figurativi, che invece sono a carico della gestione previdenziale di competenza.
L’esonero contributivo, come infatti si legge nell’articolo 39 del Dl 48/2023, si applica sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
La formulazione esclude pertanto la possibilità di applicarlo a tutte quelle tipologie di contribuzione, che non prevedono quote a carico del lavoratore.
I congedi ex legge n.104/1992 previsti per assistere familiari in condizioni di gravità sono coperti da contribuzione figurativa. Questo significa che in questo caso non si può applicare lo sgravio contributivo in busta paga, perché non c’è alcuna quota a carico del lavoratore.