Tempi di vestizione e passaggi di consegne

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Il panorama giurisprudenziale in tema di “tempo tuta” si arricchisce di due pronunce della suprema Corte di Cassazione

Si tratta delle ordinanze della – sezione lavoro – nr. 7595/2022 e nr. 3167/2022 entrambe del 31 agosto 2023.

In Entrambi i provvedimenti viene ribadito il principio secondo il quale rientra nell’orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa aziendale quando luogo e tempo dell’operazione sono imposti dal datore di lavoro (cfr: Cass. Civ. sezione lavoro n. 20179/2008 del 22 luglio 2008 nonché sez. lav, n. 1352 del 26 gennaio 2016)

Di conseguenza vengono riconosciute ai lavoratori istanti, alcune differenze retributive (rivenienti tra la retribuzione contrattualmente pattuita e quella percepita), in relazione al c.d. tempo di vestizione e di passaggio di consegne.

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Il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro va computato nell’orario di lavoro, con conseguente diritto alla retribuzione aggiuntiva, ove tale operazione sia eterodiretta dal datore di lavoro.

Se, dunque, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l’operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario dev’essere retribuito. Tale soluzione appare coerente con la previsione contenuta nel d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2, lett. a) (che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2, n. 1). E tali principi sono stati più di recente confermati, in relazione al medesimo quadro normativo, da Cass. n. 34072/2021.

In particolare, il secondo dei provvedimenti citati fa leva sull’esistenza di disposizioni datoriali concernenti l’obbligo di indossare l’uniforme, la predisposizione di “idonei supporti logistici” e di locali adibiti a spogliatoio nonché la previsione di sanzioni disciplinari in relazione al “mancato utilizzo dell’uniforme o all’uso della stessa non conforme alle disposizioni regolamentari interne.

Con precipuo riferimento, poi, al “tempo per il passaggio di consegne”, gli ermellini ribadiscono, con riferimento al lavoro infermieristico, il principio che il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per se stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale (Cass. civ., sez. lav., 22.11.2017, n. 27799).

Ma il medesimo principio trova applicazione ogniqualvolta il cambio di consegne “costituisca espletamento di mansione lavorativa giacché il cambio di consegne nel passaggio del turno è chiaramente connesso alle peculiarità del servizio espletato …”.

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