Riconosciuto il diritto a un ulteriore periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all’80 per cento in aggiunta agli altri 30 giorni già interamente retribuiti
Sul Flash nr. 5 del 3 febbraio 2024 abbiamo pubblicato il testo della lettera inviata lo scorso 1° febbraio al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., con la quale chiedevamo che, ai sensi dell’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fosse riconosciuto ai dipendenti della Polizia di Stato il diritto a un ulteriore periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all’80 per cento in aggiunta ai 30 giorni già retribuiti al 100 per cento, previsti dai vigenti CCNL.
Invero, è ben noto come, nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, il citato articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, abbia previsto l’elevazione del congedo parentale “in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024”.
A seguito della nostra richiesta il Dipartimento della P.S. ha chiesto lumi al Ministero della Funzione Pubblica in relazione alla specifica questione se ai dipendenti della Polizia di Stato, “al pari delle altre amministrazioni Funzioni Centrali, si debba riconoscere agli aventi diritto il periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all’80 per cento come quota aggiuntiva a quella già retribuita al 100 per cento, prevista dai vigenti CCNL o se anche tale ulteriore misura debba intendersi “assorbita” dal trattamento di cui ai medesimi CCNL.”
Con il parere DFP-0013398-P- del 20 febbraio 2024, l’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per il trattamento del personale pubblico del Dipartimento della Funzione pubblica ha pienamente accolto la nostra tesi rappresentando che poiché, in base all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, in combinazione con quanto stabilito dalla fonte legale, in conclusione, nel caso di specie, trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno della tutela della genitorialità, avente, altresì, una diversa modalità di calcolo per l’anno in corso, si ritiene che la stessa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.
Viene, dunque, accolta la tesi del SIULP che, da subito, aveva sostenuto e richiesto il riconoscimento del beneficio ai poliziotti, al pari di tutti gli altri lavoratori. Resta il rammarico per il fatto che, un parere risalente a febbraio è stato reso noto solo adesso. Non è sbagliato chiedersi quanti colleghi, a causa dell’incertezza applicativa, non abbiano potuto fruire di un diritto connesso a una situazione costituzionalmente protetta.