Uso privato dell’auto di servizio

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La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3607/2025 del 12 febbraio 2025, ha ritenuto legittimo il licenziamento del prestatore di lavoro che usa l’auto aziendale per scopi privati durante l’orario lavorativo.

La vicenda che ha dato luogo alla sentenza ha riguardato un dipendente di una società che per fini extra-lavorativi e in orario di lavoro, in più episodi aveva utilizzato il mezzo aziendale per fini propri “creando una situazione di apparenza lavorativa”.

A seguito del proprio licenziamento, l’interessato proponeva impugnativa che veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. Il caso, a seguito di ricorso in Cassazione, giungeva alla cognizione dei giudici di legittimità che rigettavano il ricorso confermato le precedenti decisioni di merito.

In primis, la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia conforme alla costante giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha ritenuto del tutto legittimi i controlli effettuati attraverso un investigatore privato in virtù del principio secondo cui tali controlli “sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav. (v. Cass. n. 6174/2019, П. 4670/2019, п. 15094/2018, п. 8373/2018); cfr. anche Cass. n. 6468/2024, n. 10636/2017)”.

Nella fattispecie di causa, si legge nella sentenza, “il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente da luogo di lavoro, nonostante la timbratura del badge; neppure sussiste la lamentata violazione della privacy  del dipendente, seguito nei suoi spostamenti, in quanto il controllo era effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause dell’allontanamento; l’attività fraudolenta è  stata ravvisata nella falsa attestazione della presenza in servizio e nell’utilizzo personale del mezzo aziendale, nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare detto mezzo solo per motivi attinenti all’attività lavorativa; ciò prescinde dall’integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell’utilizzo improprio della vettura e dell’orario lavorativo retribuito”.

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