Un Like su un post a sfondo razzista può giustificare l’irrogazione di una sanzione disciplinare a un appartenente alle forze dell’ordine.
Il principio è stato enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna (Sezione Prima) con la Sentenza 00010/2022 del 7 gennaio 2022 che ha rigettato il ricorso di un Ispettore della Polizia di Stato che aveva adito il citato Tribunale chiedendo l’annullamento della sanzione della deplorazione, irrogatagli in virtù del fatto di aver apposto un “like” su un messaggio, postato da un proprio conoscente sulla c.d. “news feed” (sezione notizie) di Facebook, che conteneva una frase inequivocabilmente inneggiante a Hitler e ai forni crematori dei campi di concentramento nazisti.
Il ricorrente asseriva di aver inavvertitamente e per mero errore materiale apposto il “like” incriminato mentre stava scorrendo con il dito pollice i messaggi comparsi sul proprio telefono cellulare.
Soggiungeva, inoltre, di aver subito provveduto ad eliminare il suddetto “like” e cancellare il proprio profilo Facebook appena accortosi dell’errore commesso, riuscendovi, tuttavia, solo nella giornata successiva.
Il ricorrente non mancava di evidenziare come il proprio comportamento fosse dovuto solo ad un mero errore materiale di digitazione sul proprio cellulare, in quanto egli mai avrebbe espresso opinioni o condiviso pensieri inneggianti a Hitler e ai forni crematori, non appartenendo il pensiero razzista alla propria persona e alla propria cultura.
Il Tribunale Amministrativo ha rigettato e respinto il ricorso e confermato la sanzione.
Nella Sentenza si legge che l’appartenente alla Polizia di Stato è soggetto alle norme comportamentali predisposte dalla stessa Amministrazione di appartenenza e, tra queste, anche a quelle contenute nella Circolare Ministero dell’Interno n. 555DOC/SPEC/SPMAS/5428 del 24 ottobre 2019 con la quale si impartiscono precise disposizioni sull’utilizzo dei social network e delle applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato. In particolare, la Circolare prescrive che ciascun appartenente alla Polizia di Stato ben possa esprimere opinioni sui social network, ma sempre ponderando oculatamente tempi, modi e caratteri delle proprie esternazioni, in modo da tenere un comportamento improntato a correttezza, imparzialità e cortesia in linea con quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 782 del 1985 (Regolamento di Servizio della Polizia di Stato).
A sua volta la norma regolamentare citata nella Circolare stabilisce che il personale della Polizia di Stato deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo altresì una condotta irreprensibile ed operando sempre con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività; egli deve in ogni caso astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell’Amministrazione. Da ultimo, la sentenza che ci occupa cita la norma di carattere generale contenuta nell’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), secondo la quale il dipendente pubblico evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
Dalla semplice lettura delle citate disposizioni è pertanto evidente, secondo i Giudici del TAR, che il comportamento del ricorrente da cui ha tratto origine il procedimento disciplinare e la sanzione della “deplorazione”, in alcun modo possa essere qualificato quale mero errore materiale, consistendo esso oggettivamente nell’utilizzo superficiale e quindi imprudente del social network, in palese violazione delle norme di comportamento, sia generali che specificamente riferite all’uso dei social network, che devono essere tutte rigorosamente rispettate dagli appartenenti alla Polizia di Stato e delle Forze dell’ordine in generale (v. T.A.R. Emilia-Romagna –BO- sez. I, n. 1038 del 2021).
Il Collegio, infine, rileva come dagli atti di causa risulta che il “like” messo dal ricorrente sul messaggio razzista postato da un suo conoscente abbia avuto una vasta eco nei mezzi di informazione sia a livello di giornali on – line sia nei quotidiani a stampa di livello non solo locale ma anche nazionale. In tali numerosi articoli, il comportamento dell’autore del “like” è stato criticato e stigmatizzato sia in relazione all’appartenenza del medesimo alla Polizia di Stato quale Ispettore Capo sia quale Consigliere Comunale del comune di Ferrara in quota del partito politico “Lega” e che, contrariamente a quanto sostiene l’interessato, il clamore e la propagazione mediatica del fatto in questione attribuita dal medesimo agli avversari politici, non solo non ha deviato il clamore e il conseguente discredito in direzione delle sole funzioni politiche e consiliari dal medesimo svolte, ma risulta avere avuto l’effetto di “cassa di risonanza” ancora di più allargando ed espandendo il clamore per tale fatto anche negli ambienti della Polizia di Stato, addirittura raggiungendo le più alte cariche istituzionali e politiche di detta Amministrazione, quali il Capo della Polizia e il Ministero dell’Interno, a seguito di diverse interpellanze e interrogazioni a vario titolo provenienti da soggetti appartenenti a partiti politici. Per quest ragione, a parere dei Giudici amministrativi, risulta pienamente accertato che il fatto in questione ha avuto un risalto mediatico a livello nazionale negli ambienti della Polizia di Stato, con conseguente palese grave nocumento per l’immagine e il prestigio dell’Istituzione.