Valutazione ai fini pensionistici corsi per l’ammissione in servizio PA

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Valutazione ai fini pensionistici dei corsi necessari per l’ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione, in sede di pensione, dei corsi di formazione necessari per l’ammissione in servizio nella Polizia di Stato.

In via preliminare, occorre rilevare che i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un’indennità considerata, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù di quanto disposto dall’articolo 47, comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., che nell’individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente, alla lettera c) espressamente recita: “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell’amministrazione per cui svolge il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un’amministrazione pubblica bensì come attività formativa. In mancanza dell’elemento essenziale della prestazione lavorativa, l’eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale (cfr. nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054 del 16 gennaio 2004).

Ciò premesso, ai fini pensionistici il periodo relativo al corso di formazione può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista attraverso l’istituto del riscatto.

Nel periodo precedente all’entrata in vigore del Dlgs n. 314/1997, i corsi allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono stati considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale (vedi nota del Ministero del tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 155800 del 21 novembre 1983), ma oggi la situazione è del tutto diversa.

Ai fini del calcolo dell’onere di riscatto, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e s.m.i.. Per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, del Dlgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Il provvedimento di riferimento è costituito da dalla nota operativa INPDAP nr. 11 del 18 marzo 2010, la quale precisa che “per le domande presentate dal personale delle amministrazioni statali fino al giorno 11 luglio 1997, le modalità di calcolo sono quelle dettate dall’articolo 13 del DPR 1092/1973, così integrate dall’articolo 2 del D.L. 1/10/1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/1982, n. 881.

A partire dal 12 luglio 1997, in virtù dell’equipollenza, sancita dalla Corte Costituzionale, tra corsi di specializzazione e corsi presso la Scuola superiore (ivi compresi quelli relativi all’accesso alla qualifica di dirigente di cui all’articolo 28 del Dlgs n. 165/2001), questi ultimi possono essere valorizzati in pensione dalla generalità dei lavoratori pubblici mediante il riscatto nei termini e seconde le modalità prescritte dal decreto legislativo n. 184/1997”.

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