Anomalie autovelox: niente danno erariale se si differisce l’avvio delle multe

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E’ esclusa la responsabilità erariale in capo al comandante della Polizia Locale che, a causa di irregolarità presenti sulle postazioni autovelox installate in tangenziale, decide di differirne l’avvio e di non elevare multe sulla base di rilevamenti medio tempore effettuati, ritenuti privi del carattere di legittimità e affidabilità. Si tratta di una decisione dettata dall’intento di migliorare il servizio e rimuovere le cause che lo avrebbero pregiudicato.
Lo ha chiarito la Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’Appello, nella sentenza n. 179/2020, accogliendo l’impugnazione promossa da un comandante della Polizia locale e dalla sua vice, condannati per danno erariale, con colpa grave, per mancata riscossione di contravvenzioni del codice della strada.
Nel dettaglio, i fatti da cui origina la contestata responsabilità sono collegati all’iter per la realizzazione di alcune postazioni autovelox. A seguito di delibera del Comune, era stato stipulato un contratto di affidamento del servizio a una società. Dopo una prima fase di pre-esercizio, finalizzata a verificare la corretta funzionalità del sistema, gli autovelox venivano ordinariamente attivati e iniziava la rilevazione dei limiti di velocità.
Dopo quale giorno dall’avviamento dell’esercizio ordinario, il nuovo comandante della Polizia Locale decideva di indire una riunione allargata con i soggetti che a vario titolo avevano preso parte al procedimento, che terminava con la decisione concorde di prolungare il pre-esercizio stante l’emersione di una serie di problematiche condivise.
Si trattava di criticità riguardanti l’assetto organizzativo e informatico del trattamento dei dati, la gestione delle procedure sanzionatorie e del contenzioso, dei pagamenti on line, nonché dell’inserimento sul sito istituzionale degli atti relativi alle installazioni fisse per il controllo del traffico e la rilevazione della velocità istantanea.
La scelta di differire l’avvio, approvata anche dalla Giunta comunale, veniva formalizzata con atto di revoca e, risolte le criticità riscontrate, l’autovelox veniva definitivamente avviato. Per decisione del comandante, i rilevamenti medio tempore effettuati non si traducevano in verbali di contestazione sul presupposto che fossero privi del carattere di legittimità e affidabilità.
Il giudice di prime cure riteneva la colpa grave degli appellanti in quanto la scelta di procrastinare l’avvio ordinario del sistema autovelox aveva causato un ingente danno all’erario impedendo che i rilevamenti delle violazioni dei limiti velocità, effettuati attraverso un sistema ritenuto efficiente e funzionante nel periodo immediatamente precedente, fossero portati a completamento con introito dei relativi e ingenti proventi.
Il comandante, in sede d’appello, eccepiva che la sua condotta non fosse antigiuridica, bensì diligente, avendo egli impedito il perpetrarsi di violazioni normative, se non di veri e propri abusi, nel procedimento teso alla comminazione di sanzioni correlate a un sistema non regolare. La conclusione del procedimento sanzionatorio, inoltre, avrebbe dato luogo a un danno all’immagine dell’Ente e a contestazioni da parte degli utenti.
I rilievi venivano condivisi dalla Corte dei Conti in sede d’appello. Dagli atti di causa e dalla documentazione versata, infatti, emergevano numerose anomalie e criticità tra cui quelle inerenti l’assetto organizzativo e informatico del trattamento dei dati, la gestione delle procedure sanzionatorie e del contenzioso, dei pagamenti on line, nonché dell’inserimento sul sito istituzionale degli atti relativi alle installazioni fisse per il controllo del traffico e la rilevazione della velocità istantanea.
L’emersione di tali carenze, dopo il primo periodo di avviamento del sistema, condusse alle iniziative indicate, tese a rimuovere le problematiche rilevate, che ebbero luogo in epoca successiva al periodo in cui avvennero i rilevamenti in contestazione. Per la Corte dei Conti non v’è dubbio alcuno che le contravvenzioni riscontrate in tale arco temporale non potessero essere portate ad esecuzione in quanto basate su dati non attendibili e procedura in parte illegittima.
Pertanto, il Collegio escludeva la sussistenza della colpa grave in quanto la decisione del comandante, peraltro condivisa con la Giunta e con gli altri dirigenti del Corpo, “non si presentava pretestuosa o immotivata, ma dettata dall’interno di migliorare il servizio, rimuovendo dal procedimento tutte quelle cause che sarebbero andate a detrimento dello stesso”.

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