N. 01008/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00291/2022 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pansini, Francesca Chiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Capo della Polizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Mazzonetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 cpa , eletto presso lo studio della stessa in Padova, via E. Filiberto n. 14;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 06.10.2021, pubblicato in data 10.11.2021 sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, Supplemento straordinario n. 1/33, con cui è stata approvata la “graduatoria di fine corso e accesso alla qualifica di Medico Principale, a decorrere dal 20 dicembre 2019 e 2 luglio 2021, dei medici della Polizia di Stato che hanno frequentato il 15° corso di formazione”, nella parte in cui ha disposto (art. 1) che la ricorrente “accede alla qualifica di medico principale della Polizia di Stato, a decorrere, agli effetti
giuridici, dal 20 dicembre 2019 ed agli effetti economici dal 2 luglio 2021, data di conclusione del 15° corso di formazione per Medici della Polizia di Stato, andando a prendere il posto nel relativo ruolo dopo il pari qualifica – OMISSIS-”; - del ruolo dei medici principali della Polizia di Stato, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata, per effetto di quanto disposto dal decreto 06.10.2021, dopo il pari qualifica -OMISSIS- e non nel posto ad essa spettante in ragione del punteggio conseguito al termine del 15° Corso di formazione;
- per quanto occorrer possa: a) del telefax del Ministero dell’Interno del 20.12.2019 ; b) del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10.02.2020, pubblicato in data 03.03.2020 sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno; c) della nota n. 666/AIII.G.01.01 del 23.12.2019 con la quale il Ministero dell’Interno ha comunicato alla ricorrente che, a seguito della cessazione dal servizio per dimissioni, era emerso a suo carico un credito erariale di € 1.021,63 per lo stipendio di dicembre percepito interamente e non spettante per il periodo dal 19/12 al 31/12/2019;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, e/o comunque connesso, ivi compreso in ogni caso il decreto, allo stato ignoto, di nomina in ruolo non ancora notificato.
per l’accertamento e la declaratoria
a) del diritto della ricorrente ad accedere alla qualifica di medico principale della Polizia di Stato a decorrere, ad ogni effetto giuridico ed economico dal 20.12.2019, così come avvenuto per tutti i frequentatori del 14° Corso di formazione per medici della Polizia di Stato (art. 1, D.M. 10.02.2020) da cui era stata dimessa in quanto in congedo obbligatorio per maternità;
b) del diritto della ricorrente ad essere inserita nel ruolo dei medici principali della Polizia di Stato precedendo i frequentatori del 14° Corso di formazione per medici della Polizia di Stato che hanno conseguito, in graduatoria, un punteggio inferiore a quello da lei ottenuto al termine del corso successivo di formazione (il 15°) al quale era stata ammessa con conseguente condanna
delle amministrazioni resistenti a:
1) inquadrare la ricorrente nella qualifica di medico principale della Polizia di Stato, ad ogni effetto, giuridico ed economico, a decorrere dal 20.12.2019, precedendo coloro che hanno conseguito, al termine del 14° Corso di formazione, un punteggio inferiore a quello da lei ottenuto al termine del 15° Corso di formazione;
2) inserire la ricorrente nel ruolo dei medici principali della Polizia di Stato precedendo i frequentatori del 14° Corso di formazione per medici della Polizia di Stato che hanno conseguito, in graduatoria, un punteggio inferiore a quello da lei ottenuto al termine del corso successivo di formazione (il 15°) al quale era stata ammessa;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
1) della illegittimità/illiceità della condotta tenuta dalle amministrazioni resistenti che, nel disporre la dimissione della ricorrente dal 14^ Corso di formazione dei Medici della Polizia di Stato disposta durante il periodo di congedo obbligatorio per maternità, hanno privato la -OMISSIS-della retribuzione e di ogni altra provvidenza dal 19.12.2019 fino all’avvio del successivo corso di formazione (06.01.2021);
2) del diritto della ricorrente:
a) in via principale: al risarcimento dei danni patiti e patiendi parametrati in base alle retribuzioni non corrisposte dal 19.12.2019 al 06.01.2021;
b) in subordine: a percepire la retribuzione e/o ogni altro emolumento ad ella spettante, nel periodo dal 19.12.2019 al 15.12.2020;
c) in ulteriore subordine: a percepire la retribuzione/indennità di maternità e/o ogni altro emolumento ad ella spettante quantomeno nel periodo ricompreso in quello di congedo obbligatorio per maternità (19.12.2019- 07.03.2020)
con conseguente condanna
delle amministrazioni intimate, ciascuna per le proprie rispettive competenze:
a) in via principale: al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente parametrati in base alle retribuzioni non corrisposte dal 19.12.2019 al 06.01.2021 da quantificarsi in corso di causa;
b) in subordine: alla corresponsione della retribuzione e/o ogni altro emolumento ad ella spettante nel periodo dal 19.12.2019 al 15.12.2020, oltre accessori di legge, da quantificarsi in corso di causa;
c) in ulteriore subordine: alla corresponsione della retribuzione/indennità di maternità e/o ogni altro emolumento ad ella spettante, oltre accessori di legge, quantomeno nel periodo ricompreso in quello di congedo obbligatorio per maternità (19.12.2019-07.03.2020), da quantificarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
– con decreto del Capo della Polizia 3 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno del 6 febbraio 2020, la ricorrente è stata nominata, a decorrere dal 3 giugno 2019, medico della Polizia di Stato e frequentatrice del 14^ corso di formazione;
– con decreto del 10 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno del 3 marzo 2020, il Capo della Polizia ha approvato la graduatoria di fine corso dei medici che hanno frequentato il 14^ corso di formazione del concorso in epigrafe con accesso alla qualifica di
medico principale della P.S. ed ha, tra l’altro, previsto che parte ricorrente “nominata medico della Polizia di Stato a decorrere a tutti gli effetti dal 3 giugno 2019, non avendo ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, è dimessa dal 14 corso di formazione ed è ammessa a partecipare, per una sola volta al primo corso successivo di formazione iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato”, senza nulla stabilire, nello specifico, riguardo alla decorrenza degli effetti giuridici della
posizione di quest’ultima né di quella degli altri medici idonei al detto servizio di polizia a seguito della conclusione del 14^ corso di formazione con accesso alla qualifica;
– con il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 06.10.2021, pubblicato in data 10.11.2021 sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, Supplemento straordinario n. 1/33, è stata approvata la “graduatoria di fine corso e accesso alla qualifica di Medico Principale, a decorrere dal 20 dicembre 2019 e 2 luglio 2021, dei medici della Polizia di Stato che hanno frequentato il 15° corso di formazione”; che il predetto decreto è stato
impugnato da parte ricorrente nella parte in cui ha disposto (art. 1) che la medesima “accede alla qualifica di medico principale della Polizia di Stato, a decorrere, agli effetti giuridici, dal 20 dicembre 2019 ed agli effetti economici dal 2 luglio 2021, data di conclusione del 15° corso di formazione per Medici della Polizia di Stato, andando a prendere il posto nel relativo ruolo dopo il pari qualifica -OMISSIS-”; che parte
ricorrente ha anche impugnato il ruolo dei medici principali della Polizia di Stato, nella parte in cui la medesima è stata collocata, per effetto di quanto disposto dal predetto decreto del Capo della Polizia 6.10.2021, dopo il pari qualifica -OMISSIS- e non nel posto ad essa spettante in ragione del punteggio conseguito al termine del 15^ Corso di formazione. La ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento del diritto della medesima ad accedere alla qualifica di medico principale della Polizia di Stato a decorrere, ad ogni effetto giuridico ed economico dal 20.12.2019, così come avvenuto per tutti i frequentatori del 14° Corso di formazione per medici della Polizia di Stato (art. 1, D.M. 10.02.2020) da cui era stata dimessa in quanto in congedo obbligatorio per maternità, con conseguente diritto ad essere inserita nel ruolo dei medici principali della Polizia di Stato precedendo i frequentatori del 14^ Corso di formazione per medici della Polizia di Stato che hanno conseguito, in graduatoria, un punteggio inferiore a quello dalla stessa ottenuto al termine del corso successivo di formazione (il 15^) al quale era stata ammessa;
– parte ricorrente ha dedotto articolati motivi di impugnazione censurando la discriminazione dei diritti della lavoratrice madre in fase di gestazione e la violazione delle norme a tutela di detta lavoratrice e del principio di pari opportunità per il pregiudizio subito dalla stessa riguardo al riconoscimento
della decorrenza giuridica della nomina a medico principale, per effetto di quanto disposto dall’impugnato decreto 6.10.2021, dopo il pari qualifica – OMISSIS- e non nel posto ad essa spettante in ragione del punteggio conseguito al termine del 15° Corso di formazione;
Ritenuto che, ad un sommario esame, sussistono i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, attesa la fondatezza delle argomentazioni ricorsuali riguardo alla illegittimità del decreto del Capo della Polizia 6.10.2021 per il mancato riconoscimento della decorrenza giuridica della nomina a medico principale dal 20 dicembre 2019 nel posto spettante alla ricorrente in ragione del punteggio conseguito al termine del 15^ Corso di formazione, nel quale ha conseguito la sola idoneità in quanto la medesima già “nominata medico della Polizia a decorrere a tutti gli effetti dal 3 giugno 2019” con decreto del capo della Polizia 10.2.2020;
Ritenuto che, pertanto, va accolta la domanda cautelare e, per l’effetto, vanno sospesi il predetto decreto del Capo della Polizia 6.10.2021 e il conseguente ruolo dei medici principali della Polizia di Stato nella parte in cui la ricorrente è stata collocata e va fissata per la trattazione del ricorso, anche per le altre questioni dibattute, l’udienza pubblica del 19 dicembre 2022.
Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio, in ragione della particolare materia controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), accoglie la domanda cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 dicembre 2022.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario