L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 470/2022, ha definito alcuni quesiti inerenti alla restituzione al sostituto d’imposta di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione negli anni precedenti, con riferimento alla possibilità di usufruire del credito di imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto di imposta prevista dall’articolo 150 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 che ha introdotto una nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite.
In particolare, la norma ha disciplinato le modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare il quadro, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se sottomesse a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. La disposizione ha inoltre previsto, a favore del sostituto d’imposta quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, al posto del rimborso, di un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limiti in compensazione.
Detta norma non trova applicazione:
- nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili;
- nel caso di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento.
Dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, a seguito dell’introduzione nell’articolo 10 del Tuir del comma 2-bis che prevede espressamente che “le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”, sono sorti alcuni dubbi applicativi circa le modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
Nella risposta n. 470/2022, l’Agenzia delle Entrate ricorda che con la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite disciplinata dall’articolo 150 sopra richiamato.
In tal documento di prassi viene preliminarmente chiarito che la nuova disposizione che prevede la restituzione delle somme al “netto” della ritenuta si aggiunge a quella previgente, ossia al “lordo” della ritenuta. È stata ammessa, dunque, una sorta di coesistenza delle due modalità e inoltre, la restituzione al lordo è espressamente consentita anche per le somme assoggettate a ritenuta.
Ora, però, l’Amministrazione finanziaria assume una posizione un po’ più definita, specificando che l’applicazione del criterio lordo o netto varia in funzione della data di definitività del rapporto che ha originato la restituzione.
Infatti, nel caso in cui le somme da restituire siano state determinate a seguito di un contenzioso, qualora il presupposto per la restituzione delle somme sia un atto amministrativo emesso in esecuzione di “una sentenza passata in giudicato antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 150 (ossia al 19 maggio 2020), la restituzione deve essere fatta al lordo anche nel caso in cui avvenga successivamente al 1° gennaio 2020, salvo diverso accordo tra le parti”.
Invece, se la restituzione è conseguenza di un atto amministrativo unilaterale e in assenza di contenzioso, tale atto non è un titolo esecutivo, di conseguenza a seguito della mancata impugnazione non si verifica la definitività; in tale ipotesi, pertanto, il sostituto d’imposta non può fruire del credito d’imposta, a meno che, nelle more della definitività della pretesa, il sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente percepite.
Infine, circa la possibilità di usufruire del credito di imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto di imposta ex art. 150 citato, l’Agenzia specifica che, nelle more della definitività della pretesa, se il sostituito abbia già provveduto alla restituzione (anche parziale) degli importi al netto delle ritenute, il sostituto possa in quello stesso periodo d’imposta far valere il proprio credito, pari al 30% delle somme nette effettivamente ricevute.