Riduzione dell’imposta Irpef e delle addizionali regionali e comunali per i lavoratori Comparto Sicurezza e Difesa
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 228 del 29 settembre 2022, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente a oggetto la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate per l’anno 2022.
Si tratta di un provvedimento che rende concreto e fruibile il risultato di una battaglia del nostro sindacato che, nell’ambito del riordino delle carriere del 2017 ha chiesto e ottenuto per le fasce di reddito più basse un giusto ristoro economico a carattere compensativo. La previsione contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizione in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 45, comma 2, come modificato dall’art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, stabilisce che: nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l’anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l’anno 2022, 34,4 per l’anno 2023, 29,5 per l’anno 2024, 23,6 per l’anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
La riduzione in questione è cumulabile sia con la detrazione prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che con il trattamento integrativo di cui all’art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020.
Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è stato innalzato dal d.p.c.m. del 27 ottobre 2021, che, nel disciplinare la riduzione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia per l’anno 2021, ha elevato il detto limite da 28.000 euro a 28.974 euro.
Il numero complessivo di persone del comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2022, che in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti d’imposta risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all’anno 2021 non superiore a euro 28.974, è pari a 83.230 unità.
Dalle analisi contabili e dalle previsioni normative ed economiche è stato indicato il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in costanza di servizio nel 2022, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974, determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, è ridotta fino ad un importo massimo di 491 euro.
Il sostituto d’imposta applica la riduzione d’imposta di cui al comma 1 in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.