Indennità di marcia

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Ultimo aggiornamento 17/02/2023

Con circolare n. 750Uff6/2501/T01/2023 del 17 gennaio 2023, il Dipartimento della P.S. ha diramato istruzioni e chiarimenti agli uffici amministrativo contabili delle Questure e dei Reparti della Polizia dl stato ad integrazione della circolare prot. 46757 del 23.9.2022, a riguardo dell’attribuzione e al pagamento dell’indennità di marcia.

L’indennità giornaliera di marcia, di cui all’art. 8 della legge n. 78/83, è dovuta limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno dieci (10) unità, fuori dalla sede di servizio e per una durata di almeno quattro ore. Le frazioni di servizio di quattro o più ore comportano l’attribuzione dell’indennità nella misura giornaliera in quanto viene corrisposta per il servizio reso nell’arco delle ventiquattro ore.

 Sono da considerarsi “fuori sede” le località ubicate in comuni diversi dall’ordinaria sede di servizio.

 Per “drappello” si intende un gruppo di persone, composto da un numero non inferiore a dieci unità, che si sposta contemporaneamente per un “servizio collettivo” di esercitazioni di tiro.

Del drappello fa parte anche il personale di supporto, impiegato in occasione della circostanza (ad esempio l’autista del mezzo di trasporto, l’infermiere) con conseguente attribuzione dell’indennità in parola.

 L’indennità di marcia, in analogia con quanto previsto per le indennità percepite per le trasferte o per le missioni fuori del territorio comunale, concorre a formare reddito per la parte eccedente la soglia giornaliera fissata al comma 5 dell’art, 51 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917.

 Le misure economiche dell’indennità di marcia sono state rivalutate dal 180 al 280% dell’indennità di impiego operativo di base di cui all’art. 2 della legge n. 78/83 a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le stesse sono esposte nella circolare del 23.9.2022 a pag. 12.

In virtù delle disposizioni del d.P.R. 57/2022 la durata del servizio è stata ridotta da 8 a 4 ore.

Qualora al personale fosse già stata liquidata l’indennità di missione (per servizi resi dal 10 gennaio 2022), in presenza dei requisiti utili all’attribuzione dell’indennità di marcia si potrà procedere all’attribuzione e alla liquidazione dell’indennità sopra citata compensando con quanto già attribuito a titolo di Indennità di missione.

L’indennità di marcia non è cumulabile con l’indennità di ordine pubblico fuori sede e con l’indennità di missione.

L’indennità di marcia è cumulabile con l’indennità per servizi esterni come indicato nella ministeriale 333.A/9807.d.2.2 del 23 gennaio 2006 disposta dall’Ufficio II – Ordinamento della Direzione Centrale per le risorse umane attualmente Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

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