Nuova disciplina per i pubblici dipendenti con attività nel mondo sportivo dilettantistico

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Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma dello sport, che rivoluziona i criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti.

L’art. 25, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 (aggiornato dal D.Lgs. 5.10.2022 n. 163, pubblicato in G.U. 2.11.2022 n. 256) ha sancito una nuova disciplina per i pubblici dipendenti che sono anche titolari di rapporti di collaborazione sportiva in forma dilettantistica.

La nuova disciplina prevede che qualora la prestazione svolta dai dipendenti della P.A. nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche assuma i caratteri del puro volontariato (attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito avendo a oggetto lo svolgimento diretto di attività sportive sia formative, didattiche, di preparazione degli atleti) ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, nulla cambia rispetto all’attuale situazione, compreso il mantenimento dell’onere di effettuare una comunicazione preventiva alla propria amministrazione di appartenenza circa le attività che si andranno a svolgere presso gli enti sportivi dilettantistici (così come già previsto ora dall’art. 90, comma 23 della L. 289/2002).

Tuttavia, a differenza della situazione precedente dove il dipendente della P.A. può percepire somme a titolo di indennità forfettaria e/o rimborso forfettario di spese fiscalmente esenti entro il limite annuo di euro 10.000,00, per effetto della Riforma sarà ammesso il solo riconoscimento delle spese documentate e/o di trasferta sostenute fuori dal comune di propria residenza.

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In tutti gli altri casi, il riconoscimento di un compenso/rimborso forfettario in relazione alle attività svolte (sia come atleta che come collaboratore), per effetto della modifica dell’art. 67 del Tuir, andrà a qualificare il collaboratore sportivo dilettante come “lavoratore” da iscriversi in Gestione separata INPS (dovendo pagare i contributi previdenziali sulle somme eccedenti la soglia annua di Euro 5.000,00), con l’obbligo aggiuntivo di richiedere preventivamente alla propria amministrazione una vera e propria autorizzazione al fine di attivare con l’ente sportivo dilettantistico un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di procedere con l’apertura della partita Iva.

In entrambi i casi (co.co.co. e P.Iva) atleti e collaboratori sportivi potranno godere di una quota di compenso non imponibile ai fini delle imposte sul reddito fino a limite annuo di euro 15.000,00.

Tuttavia, per effetto della nuova norma i pubblici dipendenti potranno ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 30, comma 2 del DPR 600/73.

Quindi, a partire dal 1° luglio 2023, qualsiasi pubblico dipendente che sia anche collaboratore sportivo dovrà porre particolare attenzione alla corretta qualificazione del proprio rapporto con l’associazione o società sportiva dilettantistica (“volontario” o “lavoratore sportivo”), pena importanti ripercussioni in relazione al proprio lavoro nella Pubblica amministrazione.

Occorre fare particolare attenzione al fatto che i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico non sono ora più riconducibili nella categoria dei redditi diversi e non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro e concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale soglia. La riforma introduce, dunque, una immediata complessità: il periodo d’imposta 2023, infatti, avrà un doppio regime per semestri e due diversi sistemi di tassazione, uno fino al 30 giugno 2023 e un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021, è inquadrato come lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore di gara […] che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato […] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Non potranno più essere inquadrati come lavoratori sportivi i collaboratori che non operano in attività “necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” (es. l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD e SSD). Questi dovranno esercitare la propria attività sulla base delle ordinarie norme lavoristiche, tenendo conto anche dei regolamenti degli enti affilianti.

 

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