Corsi allievi Vice Ispettori e Vice Ispettori Tecnici – Periodo di sospensione delle attività didattiche

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Corsi di formazione per allievi Vice Ispettori e allievi Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato. Periodo di sospensione delle attività didattiche. Fruizione congedo ordinario e altre questioni. Chiarimenti Con riferimento ai numerosi quesiti inerenti la tematica in oggetto indicata, l’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue.

L’art. 49, comma 4, del d.P.R 24 aprile 1982, n. 335 prevede che “/ congedi degli allievi che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione”.

L’art. 23 del d.m. 9 marzo 1983 “Regolamento per gli Istituti di Istruzione” prevede che “Gli allievi ed i frequentatori fruiscono del congedo ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell’attività didattica”.

In particolare, il collocamento in aspettativa ex art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n.668, previsto “durante il periodo di frequenza del corso”, non include i periodi di sospensione didattica, che sono coperti proprio dalla fruizione del congedo ordinario ai sensi del richiamato art. 23 del d.m. 9 marzo 1983.

È stato inoltre riferito che le direzioni delle scuole interessate hanno provveduto al computo dei giorni di congedo ordinario disponibili (riferiti all’anno 2023), nel rispetto della normativa vigente in materia e non, come evidenziato in atti, in base a quello “maturato fino a questo momento”.

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Per quanto concerne gli istituti legittimanti l’assenza dal corso, quali i congedi previsti dalle leggi n. 104/1992 e n. 937/1977, i permessi studio, la partecipazione ai concorsi, è stato rappresentato che le direzioni degli istituti di formazione profondono la massima attenzione rispetto alle richieste ricevute.

Ciò premesso è stata richiamata l’attenzione sulla lettera della norma di cui all’art. 27 – quater comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 335/1982, che prevede la dimissione dal corso degli allievi vice ispettori che “per qualsiasi motivo sono stati assenti dal corso per più di 90 giorni, anche non consecutivi, ovvero 120 giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio, qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato”.

La locuzione “.. per qualsiasi motivo…” appare non consentire una lettura di più ampio respiro, tale da ritenere in essa riconducibili ulteriori istituti che possano legittimare l’assenza dalle attività didattiche.

Nel solco del dato letterale, così come poc’anzi riportato, si riconduce l’assenza dalle attività didattiche nel giorno in cui gli allievi aderiscono alla campagna di solidarietà finalizzata alla donazione del sangue, per la quale non consta che le richieste a titolo individuale non siano state accolte.

Il tema delle assenze dalle attività didattiche, ricorre anche in ordine alla partecipazione degli allievi vice ispettori ai concorsi.

AI riguardo, è stato evidenziato che la partecipazione ai concorsi rimane fuori dal computo delle assenze utili al raggiungimento del limite massimo consentito solo nel caso in cui gli allievi – già provenienti dai ruoli dell’ Amministrazione partecipino a procedure concorsuali interne di progressione o avanzamento in carriera.

Inoltre, è stata assicurata l’attenzione delle direzioni degli istituti anche riguardo alle quattro giornate previste dalla legge n. 937/1977, significando che ne viene garantita la fruizione entro l’anno di riferimento per evitare che le stesse “possano esser perse”.

L’Ispettorato in parola ha infine assicurato di essere a disposizione per ogni utile soluzione di carattere logistico e funzionale finalizzata ad agevolare gli allievi che dovessero evidenziare eventuali situazioni di difficoltà.

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