Requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi – Il Siulp chiede un tavolo di confronto

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Ultimo aggiornamento 05/05/2023

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 3 maggio 2023, dalla Segreteria Nazionale:

“…stiamo attraversando un momento storico in cui accanto alle ben note difficoltà nella gestione dei concorsi avanza e si fa strada la tendenza a un crescente calo dei candidati all’ingresso nei ruoli del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento a quello degli Ispettori.

Attualmente abbiamo in corso di svolgimento due procedure per un totale di 2.500 posti da vice Ispettore che difficilmente saranno coperti a causa di un sistema che, così come congegnato, appare incongruo e inadeguato sotto il profilo della sua funzionalità.

Nelle altre amministrazioni del nostro comparto la prova scritta per l’accesso al ruolo corrispondente a quello degli ispettori verte su argomenti di cultura generale e sulla storia dell’istituzione. Ciò, probabilmente, in ragione della previsione di un corso di formazione triennale, al termine del quale i concorrenti conseguono una laurea breve in scienze giuridiche. Si tratta di un sistema che attira i giovani e ne facilità l’inserimento nei ruoli del personale.

Per ciò che concerne la Polizia di Stato, invece, la presenza di una copiosa serie di materie giuridiche, nelle prove scritte e orali per vice ispettore, ha l’effetto di scoraggiare i giovani diplomati a partecipare ai relativi concorsi, anche in considerazione del fatto che la richiesta di una preparazione giuridica massiva mal si concilia con le scarse prospettive di carriera interna e di accesso al ruolo superiore.
A nostro avviso è necessario operare una scelta strategica. Una prima opzione sarebbe, imitando la prassi delle altre amministrazioni, quella di ritenere sufficiente, per l’accesso al ruolo degli ispettori, una prova di cultura generale con la previsione di un corso di tre anni al termine del quale si consegua la laurea breve. Una scelta di questo genere, però, comporta la consapevolezza che dopo aver bandito un concorso occorrerà attendere almeno 4 o 5 anni per avere la disponibilità in ruolo del personale interessato, con il rischio, comunque, di non coprire tutti i posti a concorso.

Una seconda opzione sarebbe quella di puntare sulla selezione di personale già in possesso di laurea breve in scienze giuridiche da reclutare e immettere in ruolo dopo un breve corso di formazione. Quest’ultima soluzione non striderebbe con le caratteristiche di impiego nella nostra Amministrazione che essendo sede dell’Autorità di Pubblica Sicurezza ha una naturale necessità di strutturarsi in maniera diversa rispetto ai corpi militari ed avere un ruolo intermedio e con vocazione direttiva che sia all’altezza della funzione dell’Autorità di P.S.

Probabilmente, un percorso secondo il quale il candidato che vince il concorso, viene nominato vice Ispettore in prova, avviato al corso di formazione al termine del quale consegue la qualifica di ispettore e con uno sviluppo di carriera, per anzianità e merito, fino a commissario capo concretizzerebbe una piena valorizzazione del ruolo degli ispettori eliminando i rischi di dequalificazione ed esaltando la delicata ed essenziale funzione attribuita all’Autorità di P.S.

Suscita, inoltre, perplessità la formulazione dell’art. 24 del DM 9 settembre 2022, n. 168  (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l’accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla banda musicale).

La citata norma nel disporre in relazione alla “Verifica dell’efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali”, al comma 5 testualmente prevede: “Nella verifica dell’efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica», adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sono preventivamente pubblicate, almeno una settimana prima del loro svolgimento, sul sito nella sezione dedicata al concorso”.
Normalmente, sulla base della pregressa esperienza concorsuale, i menzionati “esercizi ginnici” possono consistere in corsa piana 100, 300, 400, 800, 1000, 2000, 3000 metri, salto in alto o in lungo, salita della fune, addominali, trazioni alla sbarra, piegamenti sulle braccia, plank, affondi e stacchi da terra, con numero di ripetizioni e tempistiche variabili a seconda del concorso e anche fra candidati di sesso maschile e femminile.

Al riguardo, appare irragionevole la mancata previsione di esenzione dalle prove ginniche di idoneità per i concorrenti interni, considerato che quelle prove sono state già affrontate in relazione a concorsi di primo accesso che prevedevano, peraltro, un limite di età. Invero, sotto questo aspetto sembra assurdo ritenere che il personale già in servizio debba essere risottoposto a quelle stesse prove allorché partecipa a un concorso interno per il passaggio a uno ruolo superiore, con la evidente e incongrua conseguenza di chiedere ad un quarantenne la medesima efficienza fisica prevista per un ventenne.
L’idoneità fisica di chi presta servizio nella Polizia di Stato dovrebbe considerarsi un dato che non può essere messo in discussione dalla mera partecipazione ad un concorso per un ruolo superiore e i concorrenti “interni” dovrebbero essere sottoposti unicamente alla verifica dei requisiti attitudinali previsti per l’accesso al ruolo superiore.

In merito a questa questione, vogliamo ricordare a noi stessi che nel 2016, a seguito di una esplicita richiesta formulata dal SIULP, la Direzione Centrale delle Risorse Umane, determinò di esonerare dall’espletamento delle prove psico-fisiche (nota n. 333 B/0513.3.1/18056 del 2 novembre 2016) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che avevano superato la prova scritta relativa al concorso per il reclutamento di 320 vice ispettori della Polizia di Sato indetto con D.M. 17 dicembre 2015.
All’epoca l’amministrazione concordò sul fatto che l’omessa considerazione della particolare e specifica condizione dei concorrenti già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato appariva incongrua e foriera di effetti inediti e perniciosi.

Invero, nell’ipotesi in cui un poliziotto, pur svolgendo regolarmente servizio, non superasse le verifiche fisiche previste in relazione alla partecipazione alla procedura concorsuale per l’accesso al ruolo superiore, sembrò legittimo e necessario chiedersi in che termini l’Amministrazione dovesse prenderne atto.

Inoltre, in detto caso, non sembrò neppure trascurabile l’aspetto relativo alla possibile esposizione a responsabilità della stessa Amministrazione, rispetto alle attività compiute dal dipendente inconsapevole del suo grado di condizione di inefficienza fisica.

Infine, sembra opportuna una riconsiderazione dei limiti di età previsti per la partecipazione ai concorsi, anche in considerazione del fatto che con Sentenza n. 262/2022 del 19 dicembre 2022 – Depositata il 22 successivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato) nella parte in cui fissa il limite massimo di età, per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in trenta anni.

I Giudici della Consulta hanno motivato la loro decisione affermando che l’ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all’età nell’accesso all’occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»), e che l’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) aveva stabilito che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni «non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione».

Dette statuizioni dovrebbero indurre, in particolare, alla revisione delle previsioni relative al limite di età previsto per i concorsi interni, essendo paradossale che al conclamato principio affermato nel recente riordino, secondo il quale a una maggiore anzianità di servizio corrisponde un accrescimento della professionalità, consegua, per un rilevante numero di dipendenti in servizio, l’impossibilità di capitalizzare, in termini di progressione di carriera, un know out acquisito sul campo con abnegazione e, spesso, anche a proprie spese.

Riteniamo, perciò, necessario un incontro urgente per aprire un tavolo di confronto sulla esigenza di attualizzare e modificare sia la normativa relativa agli accertamenti relativi alla fase concorsuale che quella concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale nella Polizia di Stato.

Considerata l’importanza della questione sottoposta alla Sua attenzione si confida in un cortese, sollecito riscontro…”.

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