D.Lgs 81/08 in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: profili di criticità e corretto adempimento.
Nell’ambito dell’Ufficio Centrale Ispettivo, l’Ufficio di vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro è chiamato, come noto, a verificare la corretta applicazione della legislazione in materia, da parte degli Uffici del Dipartimento e degli Uffici centrali e territoriali dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza.
Nel corso dell’attività di vigilanza riferita all’ultimo biennio. l’ufficio competente ha riscontrato alcune criticità nelle sedi oggetto di visita conoscitiva, indicative della necessità di porre in essere gli opportuni correttivi.
Va anzitutto evidenziato che la designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) debba avvenire entro i termini previsti: altresì va verificata, nel tempo, la sussistenza e la permanenza dei requisiti formativi.
Nei luoghi di lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi; la sua nomina rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17 d.las 81/08).
Il d.lgs 81/08 – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (TUSL) prevede una relazione stretta, univoca, fiduciaria, tra il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione, entrambi chiamati a rendere efficace la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro.!
Il RSPP deve possedere le capacità ed i requisiti professionali indicati dalla norma (art. 32 TUSL) ed essere destinatario di una formazione continua, che preveda. oltre a quella di base, corsi di aggiornamento quinquennali secondo gli indirizzi definiti dall’accordo n. 128 sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In ordine alla valutazione dei rischi va posta l’attenzione sulle sottoindicate attività funzionali al sistema complessivo di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro:
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi all’atto dell’insediamento del nuovo datore di lavoro;
- revisione del documento di valutazione dei rischi a seguito di intervenute modifiche delle attività, dei rischi o di infortuni significativi;
- valutazione dei rischi specifici e individuazione del personale realmente esposto in base alle effettive procedure di lavoro;
- adozione di criteri oggettivi per la valutazione dei rischi ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- individuazione, descrizione e applicazione dei protocolli operativi finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi e al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- analisi e descrizione dei processi di lavoro e dei rischi connessi a talune attività assoggettate anche ad altre specifiche normative (quali, ad esempio, le attività degli artificieri)
- valutazione di rischi ambientali connessi all’esposizione al gas radon e alla contaminazione da legionella.
La valutazione dei rischi all’art. 2 c. 1, let. q) del d.1gs 81/08 viene definita come “l’attività globale e documentata di tutti î rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Oggetto della valutazione debbono essere i rischi per la sicurezza e la salute, come ad esempio quelli oggettivi o tecnici, legati alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze chimiche impiegate o alla sistemazione degli ambienti di lavoro, ovvero quelli soggettivi, che impongono di tener conto delle condizioni di gruppi di lavoratori le cui particolari condizioni possono esporli a rischi (stato di gravidanza. differenze di genere, età, fragilità ccc.).
Ulteriormente, va evidenziato che i datori di lavoro che dirigono le attività disciplinate dal d.Igs 101 del 31 luglio 2020 – Norme fondamentali di sicurezza relative alia protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti sono tenuti ad attuare le misure di protezione e di sicurezza previste dal Titolo XI “Esposizione dei lavoratori” e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
In tema di prevenzione del contagio da legionella si richiamano le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi ed il relativo “Protocollo di controllo del rischio” del Ministero della salute, consultabili al link https://www.salute.gov.it, nonché il d.lgs 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
La valutazione dei rischi deve tradursi nel documento di valutazione dei rischi (DVR), disciplinato dall’art. 28, comma 2 TUSL. Costituiscono fonte di responsabilità non solo l’omessa valutazione, ma anche la semplice incompletezza o il mancato adeguamento o aggiornamento del DVR.
In relazione a ciò va sottolineato come il datore di lavoro, che subentra nella gestione e organizzazione di un Ufficio, in qualità di titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore è tenuto a rivedere i rischi, e, nel termine di trenta giorni, redigere ed eventualmente adeguare il relativo documento (art. 29, c 3, TUSL).}
Per agevolare la formalizzazione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, è stato predisposto un sofware denominato “SicurPol81″, elaborato dalla Direzione centrale di sanità in collaborazione con la Direzione centrale dei servizi tecnico —logistici e della gestione patrimoniale e la Società Accenture, che costituirà un valido supporto per l’elaborazione digitale del DVR e l’adozione di tutte le corrette procedure di sicurezza.
In tema inoltre di informazione, formazione e addestramento va dedicata la necessaria attenzione:
- alla formazione, informazione e addestramento degli operatori addetti a mansioni a rischio, alle emergenze, al primo soccorso e alle attività antincendio;
- alla formazione e informazione dei lavoratori, con apposita segnaletica di sicurezza o con chiusura, sulle aree che richiedono restrizioni all’accesso ovvero ove non sia possibile svolgere attività lavorativa.
Con specifico riferimento alla formazione, la norma di specie individua quali soggetti destinatari di una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza non solo i singoli lavoratori e i loro rappresentanti (art. 37, c. 1 TUSL), ma anche il datore di lavoro, i dirigenti e | preposti (art. 37, c. 7 TUSL). per i quali l’attività formativa dovrà essere adeguata e specifica e prevedere un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
AI riguardo, come noto, dal decorso mese di luglio è fruibile sul portale dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato — Formazione? S, il nuovo “Corso di formazione per dirigenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, realizzato dalla Direzione Centrale di Sanità e rivolto agli appartenenti alle carriere dei funzionari* in servizio presso le Direzioni Centrali e gli Uffici di pari livello del Dipartimento della P.S. e delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza.
La formazione costituisce il fulcro delle misure di prevenzione perché fornisce al lavoratore le conoscenze e le abilità necessarie per lavorare in sicurezza. Ne consegue l’importanza della qualità della formazione nonché la sua corretta percezione come diritto, oltre che dovere del lavoratore: essere preparati significa poter adempiere alle proprie mansioni in modo da salvaguardare la propria e l’altrui sicurezza sul luogo di lavoro.
Infine, si richiama la necessità di specifica richiesta da parte dei Datori di Lavoro all’organo di vigilanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative (anche occasionali) in locali sotterranei, semi sotterranei o con altezza ridotta, richiedenti deroga ai sensi degli artt. 63 e 65 del d.lgs 81/08.
AI riguardo, i citati artt. 63 e 65 sanciscono il divieto di destinare all’attività lavorativa i locali in questione, salvo prevedere una espressa deroga a cura dell’Organo di vigilanza. .
In tali casi ii datore di lavoro dovrà assicurare. fatto salvo quanto concesso in deroga, la rispondenza dei locali a quanto previsto dall’allegato [V del d.lgs 81/08; e con riferimento ai soli locali sotterranei o semisotterranei, si sottolinca la necessità della valutazione del rischio da emissioni di gas radon ai sensi del d.lgs 101/20.