Può accadere che il riscatto della laurea, una volta effettuato, sortisca l’effetto del raggiungimento di requisiti pensionistici meno favorevoli. In tal caso non può essere neutralizzato. Il principio è espresso dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione.
Lo Corte costituzionale con la sentenza 112/2024 ha affermato che non è possibile richiedere la neutralizzazione dei contributivi valorizzati attraverso il riscatto della laurea, dichiarando illegittima la richiesta di cancellazione finalizzata al raggiungimento requisiti pensionistici maggiormente favorevoli.
Anche per la Corte di Cassazione, l’esercizio della facoltà di riscatto della laurea può non andare incontro ai concreti interessi del riscattante anche in un momento in futuro.
Nel caso pervenuto alla sua cognizione, il risultato ottenuto dal lavoratore attraverso il riscatto era risultato meno favorevole rispetto a quello atteso. Un effetto che tuttavia, secondo i giudici, non può essere cancellato dopo il riscatto poiché questo, di per sé, non è un beneficio sempre e comunque a favore del dipendente.
Invero, la facoltà di riscatto riguarda solo l’incremento dell’anzianità contributiva (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2007, n. 20378).