È reato manipolare i contachilometri

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È reato manipolare i contachilometri

Per la Cassazione, configura il reato di truffa contrattuale la manipolazione, in diminuzione, dei km anche se la circostanza non modifica il prezzo di mercato dell’auto usata, quando, se l’acquirente avesse conosciuto il reale chilometraggio non avrebbe proceduto all’acquisto.

Il principio è enunciato nella Sentenza n. 25283/2024 della seconda sezione penale della Cassazione.

Nella vicenda di fatto, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contrattuale, condannandolo alla sanzione penale prevista ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

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L’interessato ricorreva in Cassazione eccependo che l’inconsistenza del profitto del reato di truffa, atteso che il prezzo pagato dall’acquirente (euro 5.800) per un’auto non recente, cui l’imputato avrebbe ridotto il numero dei chilometri percorsi, era comunque di gran lunga inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autovetture di quell’anno con quelle particolari caratteristiche.

I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili dalla Cassazione per manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità.

Secondo i giudici di piazza Cavour giustamente la Corte di merito aveva precisato che, al di là del diminuito valore commerciale del veicolo alienato, la natura contrattuale della truffa contestata era stata dimostrata dalla circostanza che l’acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura usata non l’avrebbe acquistata. Il che integra il reato contestato, “senza che possano rilevare altri argomenti relativi alla effettività della deminutio patrimonii”.

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