È reato non pagare l’assegno di mantenimento

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Paper family in hands on wooden background with euro banknotes

Il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento può andare incontro a conseguenze di natura penale.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 2098/2024 del 23 marzo scorso, ha sottolineato come la condotta di chi viola gli obblighi civilistici di natura economica nei confronti del coniuge separato può portare a condanna penale, anche se non viene dimostrata la mancanza dei mezzi di sussistenza per figli minori ed ex coniuge senza addebito.

Il reato è quello previsto dall’articolo 570 del Codice Penale che punisce con la reclusione e una multa la violazione degli obblighi di assistenza familiare che compromette i mezzi di sussistenza sia dei figli minori sia del coniuge che non ha l’addebito della separazione. Ulteriore e decisivo riferimento è l’articolo 570-bis del Codice Penale, introdotto nel 2018, il quale stabilisce che “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Questo, anche se non è possibile dimostrare che sono stati fatti mancare i mezzi di sussistenza.

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In merito alla presunta impossibilità di pagare l’assegno, gli Ermellini ritengono che la valutazione vada comunque fatta caso per caso, accertando che la persona tenuta a farlo “abbia effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza”.

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