SISCO Trieste, individuazione della figura del Datore di Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e Decreto Ministeriale 21 agosto 2019 n. 127
In riferimento alla nota inviata dalla Segreteria Nazionale in data 14 novembre 2024, si riporta la risposta fornita dal Dipartimento della P.S. il 9 gennaio 2026:
“Con riferimento alla nota in epigrafe, si rappresenta che la questione è stata approfondita dall’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento – interessato al riguardo dalla Direzione Centrale di Sanità che ha fornito i seguenti elementi informativi.
Per quanto concerne il contesto normativo che regola la materia, è stato evidenziato che, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08 individua, per le Pubbliche Amministrazioni in generale, la figura del datore di lavoro nel “dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
Con specifico riguardo alle Forze armate e di Polizia l’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto prevede che le relative disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione.
In attuazione della norma primaria ed in ragione della peculiarità dei compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica per la Polizia di Stato (e i Vigili del Fuoco) è stato adottato il decreto del Ministero dell’Interno del 21 agosto del 2019 n. 127, il quale, all’articolo 2, comma 3, prevede che “i datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
Con successivo decreto del Ministro dell’interno del 2 febbraio del 2022, adottato in attuazione della predetta disposizione regolamentare, sono stati individuati i datori di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Di contro, allorquando sarà completato il processo di revisione del decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 28 giugno 2022, recante l’assetto ordinativo degli uffici periferici e territoriali, dovrà essere adottato un ulteriore decreto di individuazione delle predette posizioni di garanzia, ossia i datori di lavoro delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza dove opera il personale della Polizia di Stato,
Nelle more di tale adozione, occorre, allora, fare riferimento al decreto del Ministro dell’interno 21 maggio 2007, adottato in base alla disciplina del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, da ritenersi, in parte qua, attualmente vigente.
Tale provvedimento stabilisce che, per le articolazioni periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dai dirigenti delle Direzioni, Ispettorati, Compartimenti di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera “per gli uffici ad uso ” rispettivamente alle Direzioni interregionali, agli Ispettorati, alla Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera etc.
Le SISCO, evidentemente, quali uffici autonomi, non sono contemplate nell’elenco, in quanto la loro istituzione è successiva al decreto ministeriale del 2007 e manca, dunque, per esse una indicazione univoca.
Tuttavia, il paragrafo 3.9 dell’allegato 1 del citato D.M. 21 maggio 2007 prevede, quale norma di chiusura, che le funzioni di datore di lavoro, relativamente alle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ove opera il personale della Polizia di Stato, sono svolte “per gli altri uffici, reparti o altre strutture aventi autonomia funzionale, dai rispettivi dirigenti
Il dettato della citata disposizione sembrerebbe, dunque, prima facie, delineare, anche per le SISCO provinciali che, come noto, dipendono dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, il medesimo criterio e cioè quello di attribuire la responsabilità per la sicurezza nei luoghi di lavoro ai dirigenti preposti.
Sul punto si impone, peraltro, una riflessione.
Come precisato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, nell’individuazione delle posizioni di garanzia del datore di lavoro, il criterio non può
essere meramente formale, in quanto datore di lavoro è colui che è in concreto titolare dei poteri di gestione dei locali ove si svolge I ‘attività lavorativa.
Il criterio dell’ “effettivo e concreto governo del rischio”, dunque, alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, configura di fatto un secondo requisito che va ad aggiungersi a quello della autonomia funzionale, sicché gli obblighi securitari e i connessi profili di responsabilità datoriale non possono che gravare su chi ha la titolarità di “poteri organizzativi e decisionali che trovano nei luoghi di lavoro l’ambito spaziale e funzionale di estrinsecazione”.
Nel caso di specie gli uffici delle SISCO sono allocati presso la Questura, andando a costituire di fatto solo una parte minoritaria dell’intero plesso immobiliare.
In conclusione, allorquando, come nel caso di specie, i dirigenti delle SISCO non dispongono, in relazione ai locali in uso, di autonomi poteri decisionali, il criterio adottato nel citato decreto ministeriale del 2007, che attribuisce la posizione di garanzia del datore di lavoro ai dirigenti degli altri uffici o strutture aventi autonomia funzionale, non può trovare applicazione.
La fattispecie in esame rientrerebbe, invece, nell’ambito applicativo della previsione di cui al paragrafo 3.3 del citato allegato, in base al quale “per gli uffici in uso alla questura le funzioni del datore di lavoro sono svolte dal questore
La disposizione da ultimo richiamata risulta, infatti, perfettamente in linea con il criterio funzionale della gestione del rischio sopra evidenziato, posto che individua, quale datore di lavoro per la sicurezza, colui che in concreto, in relazione all’immobile in uso, è titolare di poteri decisionali e gestionali, anche a presidio del rischio prevenzionistico.”






