Con Circolare 152/2025 del 19 dicembre 2025,l’INPS ha diramato le istruzioni per applicare le nuove tutele previste dall’articolo 2 della Legge n. 106/2025, dal 1° gennaio 2026 per lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con malattie oncologiche, invalidanti (≥74%) o croniche, e per ciascun genitore di figli minori con tali patologie, finalizzati a visite, esami e cure mediche, attuando la Legge 106/2025.
La normativa implementa un importante potenziamento delle tutele lavorative per affrontare malattie gravi, fornendo supporto concreto tramite ore di permesso aggiuntive e retribuite.
Previa indicazione del medico, è ora possibile fruire di dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito (fruibili come ore intere non frazionabili in minuti) in aggiunta a quelle già previste dai CCNL e dalla Legge 104, per sottoporsi a visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti.
Mentre nel settore pubblico il pagamento è a carico dell’amministrazione di appartenenza, nel settore privato l’indennità deve essere anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata a conguaglio con i contributi INPS.
In sintesi, i contenuti principali della Circolare:
Beneficiari: Lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con patologie oncologiche (attive o follow-up), o invalidanti/croniche (≥74%), o genitori di minori con tali condizioni.
Agevolazione: 10 ore annue retribuite, in aggiunta ai permessi contrattuali, per visite, esami e cure.
Requisiti: Certificazione medica di necessità per esami/cure e invalidità ≥74% (per alcune patologie, si applicano eccezioni).
Il diritto decorre dal 1° gennaio 2026.
Nel documento di prassi è indicata sia la procedura per la compilazione delle denunce mensili da parte dei datori di lavoro sia la modalità di domanda in capo al dipendente (secondo modalità stabilite dal datore di lavoro). Nello specifico, bisogna prima inoltrare la richiesta direttamente al datore di lavoro e, una volta fruito il permesso, è necessario presentare l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale è stata effettuata la prestazione sanitaria per la quale si è richiesto il permesso orario aggiuntivo.
Non sono ricompresi nella platea dei lavoratori ammessi alle nuove agevolazioni gli autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo autonomi.






