Applicazione degli incrementi pensionistici relativi alla speranza di vita e alla finestra mobile

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Continuano a pervenirci richieste di chiarimento in ordine ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ordinari.

Per i dipendenti della Polizia di Stato “il collocamento a riposo d’ufficio, continua ad avvenire al raggiungimento dell’età massima prescritta per la permanenza in servizio in relazione alla qualifica rivestita:

  • 65 anni per il dirigente generale;
  • 63 anni per il dirigente superiore;
  • 60 anni per le qualifiche inferiori;

Gli incrementi legati alla speranza di vita e alla finestra mobile non trovano applicazione nell’ipotesi in cui al compimento dei predetti limiti di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata”.

Al contrario, se al compimento dei già menzionati limiti di età il dipendente non abbia  già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, dovranno applicarsi sia l’incremento previsto per l’adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12 comma dodici quater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n.122/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che quello relativo alla finestra mobile di cui all’articolo 12 comma 12 bis, del D.L. 78/2010 s.m.i. e dall’ art 18 comma 22 ter, legge 111/2011).

Al riguardo e a completamento del quadro informativo, occorre ricordare che per l’anno 2027, il diritto alla Pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di 59 anni e 1 mese e 36 anni di contribuzione.

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