Quando il consumo di alcolici è causa di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) con la sentenza n. 03683/2026 del 27 febbraio 2026 ha annullato l’esclusione dal concorso di un candidato dichiarato inidoneo per «Riferito pregresso abuso di alcool», esclusivamente sulla base delle spontanee dichiarazioni fatte dallo stesso durante i colloqui con i sanitari della Polizia di Stato, nel corso degli accertamenti psico attitudinali, in merito all’incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto nel 2021 e in occasione del quale gli era stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,2 g/L, senza che fosse rilevata alcuna psicopatologia in atto né alcuna altra risposta compromettente al questionario anamnestico nel quale aveva, anzi, dichiarato di essere astemio.

Il ricorrente interessato aveva partecipato al concorso per esame e titoli a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai VFP1 e VFP4 e indetto con decreto del Capo della Polizia dell’11 aprile 2024.

Con ordinanza del 13 gennaio 2025, n. 94, il T.a.r. del Lazio accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente da parte di una commissione medica in diversa composizione, riconoscendo prima facie integrato il lamentato difetto di istruttoria per essere stati “…omessi gli approfondimenti previsti dalla direttiva dell’8 agosto 2024 recante le modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso in discussione, che, in proposito, impone di tener conto «[non solo] dell’anamnesi, [ma anche] della visita medica diretta e della valutazione degli esami ematochimici…….”.

Successivamente, nella fase di merito, lo stesso Tribunale riteneva fondato il ricorso dichiarando l’annullamento del provvedimento di esclusione, il consolidamento degli esiti delle prove alle quali il ricorrente era stato ammesso in via interinale nella fase cautelare e il suo inserimento a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria finale.

Secondo il Tribunale alla luce della tabella 1 allegata al d.m. 198/2003 che individua le «imperfezioni» e le «infermità» che ostano all’arruolamento nella Polizia di Stato ai sensi dell’art. 3, c. 2, includendo tra queste, al punto 9, «Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi», il consumo di alcolici, per poter giustificare un giudizio di inidoneità di tipo sanitario, deve raggiungere la soglia patologica della “dipendenza” o, comunque, dell’eccesso abituale e avere, quindi, le caratteristiche di un’invalidità, incompatibile con il servizio nella Polizia di Stato; diversamente, un singolo episodio – ancorché possa, in caso di particolare gravità, incidere sul giudizio di affidabilità e disvelare, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, l’assenza dei requisiti di condotta richiesti ad un’agente di polizia (cfr. Cons. Stato, IV, 18 maggio 2017, n. 2353) – mal si presta a certificare, da solo, uno stato di anomalia o menomazione fisica, necessitando una simile diagnosi di ben altri riscontri (cfr. T.a.r. Roma, I-quater, ord. 15 gennaio 2026, n. 284).

Nei confronti del ricorrente, invero, non risultava effettuata alcuna indagine clinica “mirata” per accertare l’abuso di alcool né risultava acquisita eventuale documentazione relativa a fermi o procedimenti per guida in stato di ebbrezza potenzialmente rilevanti per la verifica del possesso delle qualità morali e di condotta.

La diagnosi di “abuso di alcool” era suffragata solo dal racconto dell’episodio del 2021 spontaneamente riferito nel corso del colloquio con il medico della Polizia di Stato del 26 settembre 2024 (che, comunque, si era espresso per l’assenza di «elementi psicopatologici pregressi o attuali»), un appiglio troppo debole per una diagnosi così grave (ed ostativa all’ammissione alle successive fasi del concorso).

Pertanto, secondo i giudici del TAR, l’esclusione violava anche i principi di proporzionalità e favor partecipazioni quali canoni ermeneutici della disciplina del concorso

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