Guanti antitaglio in dotazione al personale impiegato nei servizi di controllo del territorio

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Prot: 7.11/626//AS/2026

Oggetto: guanti antitaglio in dotazione al personale impiegato nei servizi di controllo del territorio – profili di idoneità del dispositivo di protezione individuale ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 81/2008, compatibilità con l’impiego dell’arma in dotazione e richiesta di verifica operativa.

Con la presente la Scrivente Organizzazione Sindacale intende sottoporre a codesto Ufficio una problematica rappresentata dalla Segreteria Provinciale SIULP di Milano e condivisa da numerosi operatori impiegati quotidianamente nei servizi operativi di controllo del territorio, concernente i guanti antitaglio in dotazione e la loro idoneità operativa.

Si premette il pieno apprezzamento per l’attenzione che l’Amministrazione dedica alla sicurezza degli operatori attraverso la progressiva adozione di dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) sempre più performanti. Nondimeno, e proprio muovendo da tale presupposto, in relazione alla nuova distribuzione di guanti antitaglio annunciata in sede di Commissione paritetica centrale per la qualità e la funzionalità del vestiario del 16 aprile 2026, si ritiene doveroso rappresentare alcune criticità che attengono non già alla capacità protettiva del dispositivo, bensì alla sua ergonomia operativa.

Viene in particolare segnalato che gli inserti protettivi collocati in corrispondenza delle nocche, in schiuma a cellule chiuse o in materiale elastomerico, se da un lato innalzano la resistenza meccanica del dispositivo, dall’altro riducono sensibilmente la mobilità e la sensibilità tattile della mano, rendendo più difficoltose le attività che richiedono destrezza – perquisizioni, controlli, ammanettamento – nonché l’impiego rapido delle dotazioni individuali, ivi compreso il Taser e, soprattutto, l’arma da fuoco in dotazione.

1. L’applicabilità della disciplina di salute e sicurezza al personale impiegato nel controllo del territorio.

Occorre preliminarmente confutare la tesi – talora prospettata – secondo cui la disciplina in materia di salute e sicurezza non troverebbe applicazione nei confronti del personale impiegato in servizi che, come quelli di Volante e di controllo del territorio, non si svolgono in un luogo di lavoro fisicamente determinato.

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il Testo Unico si applica “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Il successivo art. 3, comma 2, nel disciplinare il campo di applicazione con riferimento, tra l’altro, alle Forze di polizia, dispone che le relative previsioni “sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato”: si tratta, dunque, di una clausola di adattamento e non di esenzione. La concreta declinazione di tali esigenze è stata operata con il Decreto interministeriale 21 agosto 2019, n. 127, regolamento attuativi) per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, il quale modula – ma non sopprime – gli obblighi sostanziali di protezione.

In ogni caso, a prescindere dalla normativa di settore, opera la clausola generale di cui all’art. 2087 del codice civile, a tenore della quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, e ciò indipendentemente dall’esistenza di una sede fisica predeterminata: per l’operatore impiegato su Volante, il “luogo di lavoro” coincide con il territorio in cui presta servizio.

Vi è di più: la dotazione del guanto antitaglio è disposta proprio in funzione del servizio operativo sul territorio. Avendo l’Amministrazione individuato il rischio (taglio, puntura) e fornito un apposito DPI, essa ha con ciò stesso assunto l’obbligo – riconducibile tanto all’art. 18 quanto all’art. 77 del D.Lgs. 81/2008, che pongono in capo al datore di lavoro la scelta e la valutazione delle caratteristiche del dispositivo in funzione dei rischi – che tale DPI sia idoneo allo scopo e non pregiudichi sotto altro profilo la sicurezza dell’operatore.

2.1 requisiti di idoneità del DPI: l’art. 76 del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 76 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che i DPI, oltre ad essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425 (comma 1), debbano (comma 2): a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore. Il comma 3 aggiunge che, in caso di rischi multipli che richiedano l’uso simultaneo di più DPI, questi “devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia”.

È in questa cornice che si colloca la criticità segnalata. Un guanto che, pur certificato secondo la norma tecnica armonizzata EN 388, riduca la destrezza al punto da rendere difficoltosa o tardiva la presa e l’impiego dell’arma da fuoco, comporta “di per sé un rischio maggiore” rispetto a quello che mira a prevenire, in violazione della left, a) del comma 2, e risulta incompatibile con l’uso simultaneo dell’arma, in violazione del comma 3. E appena il caso di osservare che la certificazione EN 388 attesta esclusivamente la resistenza meccanica del dispositivo (abrasione, taglio da lama, strappo, perforazione) e non la sua idoneità ergonomico-operativa rispetto all’impiego dell’arma: il profilo della resistenza meccanica e quello dell’ergonomia operativa sono e restano distinti e devono essere valutati congiuntamente.

3. La giurisprudenza di legittimità in tema di DPI inidonei.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che sul datore di lavoro grava l’obbligo di fornire DPI “necessari e idonei”, a prescindere dal fatto che il loro impiego sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi (Cass, pen., Sez. IV, sent. n. 13198/2022). La fornitura di dispositivi inidonei a proteggere dallo specifico rischio cui il lavoratore è esposto è stata posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità datoriale (cfr., in tema di calzature antinfortunistiche, Cass, pen., Sez. IV, sent. n. 57706/2018; e, sul tema specifico dei guanti protettivi inidonei, il consolidato orientamento della medesima Sezione IV).

La Corte ha altresì ribadito che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e che la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale ove rientri nell’ambito dei rischi che il datore è tenuto a prevenire (Cass, pen., Sez. IV, sent. n. 14801/2025), potendo egli andare esente da responsabilità soltanto provando di avere adottato tutte le misure di sicurezza possibili (Cass, pen., Sez. IV, sent. n. 32150/2017).

Si dà atto, per completezza e onestà espositiva, che non risulta ad oggi una pronuncia di legittimità specificamente riferita all’ipotesi di un DPI che impedisca l’uso dell’arma da fuoco. Tuttavia, il principio di diritto – idoneità del dispositivo, divieto che esso comporti un rischio maggiore, compatibilità con l’uso simultaneo di altri presidi – è il medesimo; e la fattispecie qui rappresentata ne costituisce un’applicazione “a contrario”, e per ciò stesso più grave, in quanto il dispositivo proteggerebbe da un rischio di minore entità disabilitando, al contempo, la protezione dal rischio di portata letale.

4.1 profili di responsabilità.

Sul piano della responsabilità, l’art. 40, comma 2, c.p. stabilisce che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Ne discende che, ove dalla fornitura di un DPI inidoneo derivasse un danno alla persona dell’operatore, potrebbero configurarsi le fattispecie di lesioni colpose o di omicidio colposo (artt. 590 e 589 c.p.), aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (rispettivamente comma 3 e comma 2), oltre alle ipotesi di cui agli artt. 437 e 451 c.p. in tema di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Il nesso eziologico ipotizzabile è lineare e prevedibile: DPI inidoneo —> ritardo o impossibilità nell’impiego dell’arma —> mancata o tardiva reazione di legittima difesa in una situazione di pericolo in escalation —> lesione o morte dell’operatore. Ove la criticità fosse nota e ciononostante si procedesse alla distribuzione generalizzata del dispositivo, il profilo di responsabilità non avrebbe carattere meramente teorico.

5. Valutazione del rischio e richiesta.

Alla luce di quanto precede, la Scrivente reputa che il rischio rappresentato sia concreto e oggettivamente prevedibile: il principale presidio di tutela dell’incolumità dell’operatore – l’arma in dotazione – potrebbe risultare temporaneamente inutilizzabile proprio nel frangente in cui ne è massima la necessità.

Si chiede pertanto di conoscere se, nell’ambito del processo di valutazione e collaudo del dispositivo, sia stata condotta una verifica operativa che ne saggi l’idoneità lungo l’intera scala di escalation dell’uso della forza, da 0 a 100 – ossia dal contatto ordinario e dalle attività di controllo e perquisizione, sino all’estrazione e all’impiego del Taser e dell’arma da fuoco in condizioni di minaccia.

Ove tale verifica non risulti effettuata, se ne richiede formalmente l’esecuzione, in contraddittorio con le Organizzazioni Sindacali nell’ambito della Commissione paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario, con verbalizzazione degli esiti e, nelle more, la sospensione di ogni distribuzione generalizzata del dispositivo nelle attuali configurazioni, in favore di soluzioni tecniche che coniughino la resistenza meccanica con un adeguato livello di destrezza operativa.

Confidando nella consueta attenzione di codesto Ufficio verso le istanze provenienti dal personale e nello spirito di leale collaborazione che contraddistingue le relazioni sindacali, si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.

SIULP – guanti antitaglio – criticità

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