Alcuni nostri iscritti ci chiedono se i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro possono ottenere la detrazione fiscale del 19%. La risposta è affermativa e l’argomento è stato già trattato su queste pagine (Flash n° 41 dell’11 ottobre 2025).
L’agevolazione, fruibile nella dichiarazione dei redditi, riguarda i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro presso una casa in affitto adibita ad abitazione principale, in un Comune che dista dal precedente almeno 100 km e situato in una Regione differente.
L’agevolazione spetta, solo per i titolari di contratti di lavoro dipendente, per i primi 3 anni dalla variazione della residenza (Circolare 18.06.2001n. 58/E, risposta 3.1, ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2022, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2022, 2023 e 2024). La detrazione forfettaria dev’essere rapportata al numero di giorni nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale:
- 991,60 euro, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro lordi;
- 495,80 euro con reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, entro 30.987,41 euro lordi.
Il lavoratore, inoltre, deve essere il titolare del contratto di locazione e, in caso di cointestazione, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari in possesso dei requisiti richiesti, nella misura che spetta rispettivamente in relazione al proprio reddito (Circolare 18 giugno 2001 n. 58/E, risposta 3.1).
La fonte è l’articolo 16, comma 1-bis, del TUIR.
Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.
Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR.
Documentazione da controllare e conservare:
- Contratto di locazione registrato
- attestato di servizio
- provvedimento di trasferimento
- Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.
La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni statali sulla casa di abitazione principale.
A partire dai recenti aggiornamenti fiscali, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’ammontare delle detrazioni spettanti al 19% (come nel caso degli studenti universitari) subisce una riduzione di 440 euro.






