La Quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4103/2026, ha confermato la piena legittimità delle clausole di esclusione automatica inserite nei bandi di concorso nei confronti di chi è stato allontanato dalla pubblica amministrazione.
La pronuncia prende in esame due situazioni distinte, ma ugualmente gravi: il licenziamento per persistente insufficiente rendimento – ovvero il dipendente che lavora male in modo continuativo e senza miglioramenti – e il licenziamento disciplinare vero e proprio, quello conseguente a comportamenti scorretti, violazioni di obblighi di servizio o condotte incompatibili con il ruolo ricoperto. Molti dei candidati colpiti da queste esclusioni hanno impugnato i provvedimenti, denunciando una violazione del diritto costituzionalmente tutelato di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza. Il Consiglio di Stato ha respinto tali argomentazioni in modo netto. Inserire una clausola di esclusione per chi ha già subìto un provvedimento espulsivo non costituisce un aggravio illegittimo dei requisiti di partecipazione, ma una misura di tutela dell’interesse pubblico pienamente giustificata.
La pubblica amministrazione ha non solo il diritto, ma il dovere di valutare il pregresso lavorativo dei candidati, e un licenziamento disciplinare recente rappresenta un elemento oggettivo che non può essere ignorato. I soldi dei contribuenti, il buon funzionamento dei servizi pubblici e la credibilità delle istituzioni richiedono che chi ha già dimostrato di non essere all’altezza del ruolo non venga riammesso senza un periodo di riflessione adeguato.
Tuttavia, la preclusione non vale per tutta la vita, nel senso che la sua validità dipende dalla vicinanza temporale tra il licenziamento e la candidatura al nuovo bando. Invero lo Stato non intende condannare un individuo in modo permanente, ma impone una sorta di quarantena obbligatoria prima che il soggetto possa ripresentarsi come candidato idoneo al servizio pubblico.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il licenziamento era molto recente, e il ricorrente aspirava a rientrare esattamente nello stesso posto da cui era stato appena licenziato.
Di fronte a una pretesa così priva di consapevolezza delle proprie responsabilità, i giudici dell’alto consesso amministrativo hanno inteso privilegiare l’esigenza di preservare e difendere la serietà e la funzionalità delle istituzioni pubbliche.





